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Il contributo del concorrente nel concorso di persone

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 Con la sentenza in commento, n. 19213 depositata il 7 maggio scorso, la terza sezione della Corte di Cassazione, trovandosi di fronte a due ricorsi di imputati ritenuti concorrenti nel delitto di fatture per operazioni inesistenti, affronta il tema del concorso di persone nei reati fiscali.

Le questioni che affronta e risolve sono due.

La prima riguarda il caso di un prestanome e la seconda quella di un'impiegata amministrativa senza potere decisionale in azienda.

Con riguardo all'amministratore solo formale, i giudici richiamano la giurisprudenza ormai consolidatasi secondo la quale l'amministratore di una società risponde del reato contestatogli nella sua qualità di amministratore quale diretto destinatario degli obblighi di legge.

Da ciò deriva che, anche se egli è solo mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito come amministratori di fatto, l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. 

 Per quanto riguarda invece il ruolo dell'impiegata amministrativa, la difesa deduceva come l'imputata avesse solo compilato le fatture, in adempimento delle direttive che gli venivano impartite, e che non fosse consapevole del meccanismo di falsa fatturazione ideato dagli altri imputati.

I giudici, nel rigettare il ricorso, hanno affermato invece come correttamente la Corte di Appello avesse ritenuto sussistente per l'imputata sia l'elemento oggettivo che soggettivo del concorso.

Sotto il profilo oggettivo, la corte ricorda come la giurisprudenza abbia puntualizzato che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale, ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, rileva come il dolo del concorrente esterno in una fattispecie a dolo specifico possa ben essere generico, purchè connotato dalla consapevolezza dell'altrui fine conforme a quello tipizzato dalla disposizione incriminatrice

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende. 

 

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