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Scuola. Diploma di Arte della grafica pubblicitaria consente la partecipazione al concorso per docenti?

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Con sentenza n.577/2022 del 10/03/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha affrontato il tema della possibilità per i possessori di diploma di Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia e di diploma accademico di II livello in arti visive-pittura, di accedere al concorso per l'immissione in ruolo del personale docente, ed ha affermato che "il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo" (classe di concorsoB022) (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa

Il ricorrente è in possesso di diploma di Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia e di diploma accademico di II livello in arti visive-pittura ed ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso B022 (bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783).

Tuttavia l'amministrazione competente lo ha escluso dalla suddetta procedura per mancanza di idoneo titolo di accesso, in quanto ai fini dell'ammissione alla classe di concorso B022 (laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), occorre il possesso di un diploma di istituto tecnico professionale.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo l'illegittimità di tale provvedimento a causa di un'errata interpretazione del bando selettivo da parte dell'amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Così la questione è giunta al vaglio dei giudici amministrativi.

La decisione del Tar

Il Collegio ha rilevato che il diploma di Arte della grafica pubblicitaria e della fotografia e il diploma accademico di II livello in arti visive-pittura, posseduti dal ricorrente costituiscono titolo superiore rispetto al diploma tecnico professionale richiesto per la partecipazione al suddetto concorso.

Sul punto i giudici amministrativi hanno ritenuto che è conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, interpretare le regole selettive nel senso che "nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad un concorso un determinato diploma tecnico, deve ritenersi dovuta l'ammissione di un candidato in possesso di laurea coerente". Ciò vuol dire che il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente di partecipare ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, in quanto le materie di studio del primo comprendono e approfondiscono le materie del secondo.

A parere del Tar l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva è irragionevole in quanto trae origine da un'interpretazione erronea del combinato disposto di cui all'art.5 e 22 D. Lgs. n. 59/2017 a norma dei quali:

  • "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare (...)" (art.5 cit.);
  • "I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025 (...)"(art.22 comma 2 cit.).

 La disposizione di cui all'art.5 cit. prevede, quindi, requisiti più stringenti per la partecipazione ai concorsi che saranno banditi nell'anno scolastico 2024/2025, con la conseguenza che la deroga contenuta nell'art.22 cit. costituisce una norma di favore, finalizzata a non precludere l'accesso ai concorsi ai soggetti che non possiedano una laurea o un diploma dell'alta formazione artistica coerente con le classi di concorso cui si intenda partecipare. In quanto norma di favore, quindi, la disposizione di cui all'art.22 suddetto deve andare a vantaggio di colui che non possiede il titolo superiore, non a svantaggio di chi, invece, possiede un titolo superiore alla data di indizione del concorso.

Nel caso di specie, quindi, se da un lato il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva perché in possesso di diploma artistico e non tecnico professionale, dall'altro la P.A., applicando i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, avrebbe dovuto valutare sia il percorso di studi seguito dal ricorrente, sia la coerenza del il titolo di laurea specialistica, il quale è superiore ed assorbente rispetto all'inferiore diploma tecnico richiesto per l'accesso alla classe di concorso.

Alla luce di queste considerazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), ha accolto il ricorso con obbligo dell'amministrazione di inserire il ricorrente nella graduatoria definitiva di merito, nella posizione risultante dal punteggio finale conseguito.

 

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