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Con sentenza n.3422/2022 del 25/03/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato il tema della possibilità che la P.A. riesamini, in virtù del soccorso istruttorio, la posizione in graduatoria del concorrente al quale non sia stato attribuito il punteggio relativo al possesso del titolo di abilitazione a causa di un mero errore materiale nella compilazione della domanda. Nella specie alla concorrente non sono stati attribuiti i 3 punti previsti dal bando per il possesso della abilitazione forense, per averla indicata erroneamente nel riquadro inerente le esperienze lavorative anziché nel riquadro riservato agli "altri titoli di studio" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/).
Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Tar.
I fatti di causa
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.2.133 posti, elevati poi a 2.736, di personale non dirigenziale nel profilo di Funzionario Amministrativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.60 del 30/07/2021.
Avendo superato la prova di concorso, la ricorrente ne ha impugnato l'esito lamentando la mancata attribuzione del punteggio previsto dal bando per il possesso dell'abilitazione alla professione forense.
La ricorrente ha esposto di avere indicato nella domanda il possesso della suddetta abilitazione nel riquadro inerente le esperienze lavorative anziché nel riquadro riservato agli "altri titoli di studio". Ed è stato a causa di questa imprecisione nella compilazione della domanda che l'Amministrazione non le ha attribuito i punti 3 punti previsti dal bando, pregiudicandone la posizione in graduatoria.
La decisione del Tar
I giudici amministrativi hanno rilevato che l'attribuzione del punteggio inferiore è dovuta ad un mero errore materiale della ricorrente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
A questo proposito il Tar ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale nell'ambito dei concorsi pubblici occorre attivare lo strumento del c.d. soccorso istruttorio, il quale consente il raggiungimento delle finalità proprie della procedura concorsuale che è diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici. Infatti secondo la giurisprudenza amministrativa,"l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all' art.6 L. 241/90 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, n. 1000/2020, Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n.709/2020).
Se si consentissero eventi del genere, ne conseguirebbe un pregiudizio all'interesse pubblico, prima ancora che all'interesse privato, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione ex art. 97Cost.
La giurisprudenza ha indicato, altresì, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, consistente nella mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale. Infatti, se così fosse si consentirebbe ad un candidato di dichiarare, a termine già spirato di presentazione delle domande, un requisito o un titolo non indicato; il che equivarrebbe a riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, n.257/2018; n. 3540/2016, n.7975/2019 richiamate).
Diversamente, ben potrebbe essere utilizzabile il soccorso istruttorio, qualora il candidato abbia diligentemente allegato i titoli da valutare, ma dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili da parte della pubblica amministrazione, ispirandosi ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il soccorso istruttorio è logicamente consentito quando si tratti di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, ancor più ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis motivo espresso di esclusione (TAR Campania - Napoli, sez. VI, n. 4047/2019; n. 8374/2021).
Ispirandosi a questo orientamento i giudici amministrativi
Pertanto, sulla base di queste argomentazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, stabilendo l'obbligo in capo all'Amministrazione procedente di provvedere al riesame della posizione della ricorrente.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.