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La nuova lotta all’evasione

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Il Senato dà il via libera definitiva al disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera e collegato alla manovra di finanza pubblica: il provvedimento tornerà a Montecitorio in terza lettura dopo le modifiche apportate dalla commissione Finanze del Senato.

L'art. 17 del D.D.L. fiscale contiene i nuovi principi e i criteri direttivi per le procedure di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, nel concreto tentativo di modernizzare la lotta all'evasione, indirizzando i controlli verso i soggetti fiscalmente più pericolosi, salvaguardando così i contribuenti più fedeli.

Sintetizzando i propositi del nuovo fisco, maggiori diritti e tutele, sguardo rivolto alla compliance e all'adempimento collaborativo e metodologie di controllo che utilizzeranno le nuove tecnologie digitali, applicabili sia ai tributi ordinari sia a quelli locali.

Lo schema che guida la revisione della lotta all'evasione poggia su tre principali direttrici:

1) riconoscimento di maggiori diritti di difesa per il contribuente;

2) implementazione della compliance;

3) nuove metodologie di ricerca dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Nello specifico si prevede:

- l'applicazione generalizzata del principio del contraddittorio, a pena di nullità, con esclusione dei controlli automatizzati;

- il rafforzamento del diritto del contribuente di partecipare al procedimento tributario, prevedendo una disciplina omogenea di partecipazione;

- un termine congruo - non inferiore a 60 giorni - entro il quale formulare osservazioni e contestazioni, con il correlato obbligo dell'ente impositore di motivare espressamente il provvedimento di accertamento sulle osservazioni del contribuente;

- la revisione delle norme sulla decadenza per i componenti ad efficacia pluriennale, stabilendone il termine di decorrenza a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, in evidente controtendenza rispetto alla posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali per i componenti pluriennali, ai fini del termine di decadenza, le annualità successive hanno rilevanza autonoma;

- limitare la possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni, tranne i casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine.

Inoltre, si prevede la possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa, ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando, in ogni caso, la natura di redditi finanziario conseguito dai predetti soci.

Si intravede infine la volontà del Legislatore di incrementare il regime di adempimento collaborativo: per i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, viene prevista l'introduzione del concordato preventivo biennale, con la possibilità per i contribuenti di accettare una proposta per la definizione biennale della base imponibile, che comporta l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto di concordato.

La norma prevede che il contribuente che accetta il concordato resterà comunque soggetto a verifiche, controlli e accertamenti, nonché agli obblighi contabili e dichiarativi e decade dalla procedura ove siano accertati maggiori ricavi o compensi superiori a una data soglia ovvero violazioni fiscali di non lieve entità.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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