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Operazioni in contanti sotto la lente del fisco

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Il grande fratello fiscale ci chiama ad un altro - ennesimo - appuntamento: è in scadenza infatti il termine per la comunicazione delle operazioni in contanti effettuate con turisti esteri.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti:

- relative al turismo effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

- se il loro importo è compreso tra 3.000 euro e 10.000 euro.

Per le operazioni dell'anno 2018 la comunicazione va trasmessa entro il 10 aprile 2019, per i soggetti che liquidano l'IVA con periodicità mensile, oppure entro il 23 aprile 2019 per i soggetti che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale; in quest'ultimo caso, il termine ordinario del 20 aprile 2019 è differito al primo giorno lavorativo successivo. Per effettuare la comunicazione ci si avvale del modello polivalente approvato dal provvedimento n. 94908 emesso in data 02 agosto 2013 dall'Agenzia delle Entrate e l'invio avviene con modalità telematiche.

Si noti inoltre che la disciplina relativa alle operazioni in contanti con turisti stranieri è stata, di recente, modificata dall'art. 1 comma 245 della L. 145/2018 - legge di bilancio 2019 -, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019. Con la modifica dell'art. 3 comma 1 del DL 16/2012, dal 1° gennaio 2019 sono state previste le seguenti novità:

- il limite al trasferimento di denaro contante in deroga all'importo ordinario, pari a 2.999,99 euro (art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007), è elevato da 10.000 a 15.000 euro, al fine di agevolare il turismo straniero;

- la deroga è estesa anche alle persone fisiche che hanno cittadinanza in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo mentre sino al 2018, per questi soggetti vigeva il limite ordinario di 2.999 euro.

Ai fini di beneficiare della speciale disciplina derogatoria che consente un limite più elevato al trasferimento del denaro contante, le regole sono le medesime tanto per l'anno di imposta 2018 quanto per l'anno di imposta 2019.

Necessita dunque, che il commerciante o agenzia di viaggi nazionale provveda ai seguenti adempimenti:

- trasmetta all'Agenzia delle Entrate una "comunicazione preventiva" di adesione alla disciplina giusto provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate nn. 45160/2012 e 89780/2012;

- al momento di effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto dell'acquirente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;

- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versi il contante incassato in un conto corrente bancario a lui intestato, consegnando alla banca copia della ricevuta della "comunicazione preventiva" di cui sopra.

Da ultimo, è importante sottolineare che l'obbligo comunicativo in esame attiene, letteralmente, alle operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro, non essendo stata modificata la disposizione di cui all'art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012 a seguito dell'innalzamento a 2.999,99 euro del limite ordinario per l'utilizzo del contante, da parte dalla legge di bilancio 2016 (L. 208/2015). Ma, a mio avviso, in attesa di improbabili chiarimenti normativi in materia, la soglia minima di 3.000 euro può, comunque, ritenersi direttamente applicabile, ai fini della comunicazione in esame, se si guarda alla ratio ed alla mission complessiva della disciplina e dei relativi adempimenti, vale a dire agevolare le operazioni in contanti effettuate nel settore del turismo con persone fisiche di cittadinanza straniera.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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