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Il ritorno dei super-ammortamenti

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A dispetto dal titolo non si tratta del remake di un famoso film, ma del ripristino di una buona norma di politica fiscale, (sono rare di questi tempi), che porta in dote il cosiddetto decreto – crescita – del governo penta stellato.

Il decreto cosiddetto "crescita" infatti, approvato con la formula "salvo intese" dal Consiglio dei Ministri del 04 aprile scorso, reintroduce i super-ammortamenti al 30% per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, anche se viene previsto un tetto massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro.

Tracciando brevemente il percorso legislativo di detta importante ed utile norma di politica fiscale, si ricorda che i super-ammortamenti sono stati da ultimo prorogati, nella misura del 30%, ad opera dell'art. 1 comma 29 della Legge 205/2017 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 o, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2019. La legge di bilancio 2019 – L. 145/2018 - non ha invece previsto la proroga di tale agevolazione, ed ora la nuova disposizione è contenuta nel D.L. crescita in attesa di pubblicazione; sulla falsariga delle precedenti disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sia maggiorato del 30%.

Tale agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nella nuova versione del super-ammortamento 2019 viene, però, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

A ben osservare si evince dunque che, in linea generale, l'agevolazione si applica sulla base delle disposizioni previste dalla norma di cui alla Legge 208/2015, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare la maggiorazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro. Anche nella nuova versione è disposta altresì l'esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR.

Sono quindi esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b bis) del citato comma 1;

- i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a).

L'agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell'art. 164 del TUIR e previsti dall'art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (chiarimento fornito dal Ministero dell'Economia e delle finanze nelle risposte 22 febbraio 2018).

Si evidenzia, inoltre, che il DL crescita prevede espressamente che restino ferme le disposizioni di cui all'art. 1 commi 93 e 97 della L. 208/2015. Per effetto del citato comma 93, restano quindi esclusi dai super-ammortamenti: i beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; gli acquisti di fabbricati e di costruzioni; i beni di cui all'Allegato 3 alla L.208/2015.

Inoltre, per effetto del citato comma 97, le disposizioni sui super-ammortamenti non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore e la medesima disposizione dovrebbe trovare applicazione con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in base al disposto di cui all'art. 9-bis comma 18 del DL 50/2017.

Sicuramente una buona novella il ripristino della norma appena analizzata, ma è sempre fondamentale, per un corretto equilibrio finanziario aziendale, pianificare gli investimenti ipotizzando anche il cash-flow aziendale necessario ad onorare il piano di rientro del finanziamento, e non investire frettolosamente facendosi prendere da impulsivi ottimismi del momento.

Ricordiamoci sempre che l'approccio metodologico quando ci occupiamo di investimenti importanti per la propria azienda deve sempre essere supportato da adeguata programmazione.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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