Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Limite ai contanti sotto i 2000 euro

Imagoeconomica_1131828

Salve proroghe dell'ultima ora, ad oggi non intravedibili, a partire dal 1° luglio 2020 il limite all'utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scende da 3.000 a 2.000 euro e contestualmente sarà abbassato anche il minimo edittale delle sanzioni comminabili, anche se con qualche eccezione.

Le norme che prevedono l'abbassamento della soglia dei limiti per pagamenti in contanti, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 sono state introdotte, attraverso il nuovo comma 3-bis, dall'art. 18 comma 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019 convertito come collegato fiscale alla Legge di bilancio per il 2020, mentre alle nuove sanzioni è dedicata la lett. b) del citato art. 18.

Nello specifico, nella lett. a) si prevede che "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro".

Con la lett. b), viene invece introdotto il nuovo comma 1-ter all'art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, nel quale si prevede che "per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro".

La nuova soglia viene introdotta dunque, nell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, che, al comma 1, fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia. Ai fini operativi dell'applicazione della norma di cui al novellato art. 49 riveste dunque rilevante importanza l'individuazione dei soggetti coinvolti ai fini dell'identificazione della sanzione comminabile.

La legge infatti, vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra "soggetti diversi", con i quali il legislatore vuol far riferimento a "soggetti di diritto distinti", che eseguono il pagamento o lo ricevono, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche; cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica. Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l'imprenditore persona fisica che prelevi utile ultra soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.

Si evidenzia altresì come la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l'illecito identificato in colui che paga, o collabora alla sua commissione identificato in colui che accetta il pagamento ultra soglia, coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti. Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 hanno l'obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui hanno contezza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività.

In particolare per i professionisti contabili, il superamento dei limiti della soglia può essere rilevato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti; in tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture pagate o incassate in contanti dai clienti in unica soluzione o alle fatture ultra soglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sovra soglia, potrebbero rilevare nell'ambito societario anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili.

Nell'ambito delle sanzioni, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale che dal 1° luglio 2020 andrà a determinarsi per chi commette l'illecito, nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione ai sensi dell'art. 51 comma 1; per essi infatti, la sanzione minima rimarrà a 3.000 euro.

In pratica, in assenza di auspicabili modifiche normative, a partire dal prossimo 1° luglio 2020, e ancor più dal 1° gennaio 2022, quando la soglia si abbasserà ancora al limite di 1.000 euro, si determinerebbe il paradosso che chi omette di segnalare l'infrazione sarebbe punito con maggiore severità rispetto a chi commette l'infrazione stessa.

La limitazione del contanti dovrebbe, nei piani del governo, riuscire a contrastare l'evasione; ma la teoria appare anacronistica in quanto la norma era già in vigore fino a quattro anni fa ed ha già dimostrato la sua inefficacia ai fini del contrasto dell'evasione fiscale; al contrario essa appare inutilmente penalizzante per le piccole e medie imprese soprattutto per quelle ubicate in aree di confine e per i consumatori stessi, anche considerando le normative dei Paesi europei, molto più tolleranti, e la stessa normativa dell'U.E. che indica soglie assai più ampie. Ma tant'è.

Meditate contribuenti, meditate.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Processo civile, ricorso per cassazione: l'inammis...
6 maggio 1856, nasce Sigmund Freud. Le sue parole:...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito