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CNF. Applicabilità della normativa in materia di “Whistleblowing” all'Ordine degli avvocati

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Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/;

Con parere n. 33 del 21 giugno 2024 il Consiglio Nazionale Forense si è espresso sull'applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di "Whistleblowing".

Il Whistleblowing

Il whistleblowing consiste nella segnalazione di un presunto illecito. Questo istituto, introdotto dall'art.54-bis D.Lgs.165/2001, successivamente previsto dalla L.n.190/2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), è stato da ultimo regolamentato con il D. Lgs n.24/2023 che disciplina "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

L'attuale disciplina pone in capo a tutte le P.A. l'obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna, laddove per pubbliche amministrazioni devono intendersi innanzitutto le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 (che detta le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") (ndr.)

In virtù della suddetta normativa, tutte le P.A. devono predisporre i canali di segnalazione interna in maniera che sia assicurata la riservatezza

  • dell'identità della persona segnalante,
  • della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione,
  • del contenuto della segnalazione e
  • della relativa documentazione.

Ma questa disciplina è applicabile anche agli Ordini degli avvocati? 

 Il parere del Consiglio

Il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che dalla normativa vigente in materia di whistleblowing non si evince alcun riferimento agli Ordini professionali, infatti

  • la L. n.112 del 2023 ha escluso (salvo che la legge non lo preveda espressamente) l'applicazione agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali di ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 D. Lgs. n. 165/2001, in quanto i suddetti enti hanno natura associativa;
  • il D. Lgs. n.24/2023 non menziona gli ordini professionali nell'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna, obbligo che grava solo sui seguenti soggetti del settore pubblico:
  • le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'art.3, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 50/2016;
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Sebbene la disciplina del "Whistleblowing" non sia direttamente applicabile agli ordini professionali, il Consiglio ha evidenziato la sussistenza del diritto del segnalante ad una adeguata tutela della propria posizione.  

 A questo proposito il Consiglio ha rammentato che l'obbligo di tutelare il soggetto segnalante anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali era già preesistente, in quanto la tutela del whistleblower (ossia del soggetto segnalante) è stata inizialmente prevista dall'art.54-bis D.Lgs.165/2001, successivamente riaffermata a livello legislativo dalla L. n.190/2012 e dal D. Lgs. 24/2023 (che per ha abrogato l'art. 54-bis cit.) ed è stata menzionata anche da diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016).

Ne discende che la tutela del soggetto segnalante costituisce un principio di carattere generale compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali.

Tali soggetti, quindi, non hanno un l'obbligo di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n.24/2023, ma ad essi è rimessa la discrezionalità di porre in essere i suddetti adempimenti sulla base degli ulteriori dispositivi che l'ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.

 

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