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Avvocato e adempimento delle proprie obbligazioni.

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 Il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto con la sentenza n. 163/2023, pubblicata sul sito del Codice deontologico, ribadendo un concetto molto importante e cioè quello legato al prestigio della classe forense ed al correlativo dovere dell'avvocato di agire pertanto sempre in maniera adeguata.

Pertanto, l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi costituisce illecito permanente.

L'avvocato deve infatti tenere sempre un comportamento ispirato a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. 

 Di conseguenza, non provvedere al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

Tutto ciò è indipendente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e il mancato adempimento comporta una pubblicità negativa.


 

Nel caso in questione, l'avvocato veniva sospeso dalla professione per due mesi per non aver saldato la parcella al contabile cui aveva affidato l'incarico di gestire la contabilità, nonostante la sottoscrizione di un accordo in sede di mediazione.

Il CNF, rigettando il ricorso e confermando la sanzione, approfitta dell'occasione per ribadire che, ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi, art. 64 cdf, è illecito di natura permanente, riportandosi alla propria giurisprudenza costante come ad esempio CNF n. 116/2023.

 

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