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La riadesione alla rottamazione blocca i pignoramenti

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La riammissione alla rottamazione-quater dei ruoli, prevista dall'art. 3-bis del D.L. n. 202/2024 convertito nella Legge n. 15/2025 è riservata ai contribuenti che avevano presentato la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

La riammissione non può riguardare debiti che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione ex Legge n. 197/2022, non erano stati inclusi nella relativa domanda non trattandosi di una nuova rottamazione.

Per riaderire alla rottamazione basta presentare istanza tramite il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile prossimo; successivamente, entro fine giugno, ci sarà la comunicazione di liquidazione degli importi, che dovrà comunque tenere conto delle somme eventualmente pagate dopo la decadenza dalla rottamazione. La prima rata, o la soma totale, va pagata entro il 31 luglio, la seconda il 30 novembre e le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Derimenti sono gli effetti della presentazione di domanda di riammissione, infatti:

- sono inibite nuove azioni esecutive e non possono proseguire procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo oppure, più in generale, siano ormai irreversibili;

- non possono essere adottati nuovi fermi e ipoteche ma rimangono quelli adottati alla data della domanda di riammissione;

- sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili;

- il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo previsto dall'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/73, che si concretizza in una proposta di compensazione con i ruoli;

- non si attiva l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 - il c.d. blocco dei pagamenti - quindi si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;

- è possibile ottenere il DURC, operando l'art. 54 del D.L. n. 50/2017.

Inoltre, aspetto importante, presentata la domanda di riammissione non opera il divieto di compensazione, a mezzo modello F24, per ruoli scaduti ex art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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