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L'art. 10 quater d.lgs. 74/00, rubricato "indebita compensazione" sanziona la condotta di chi "non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti".
Il tema posto all'attenzione della Corte di Cassazione è stato quello di verificare quali tipi di compensazione rivestano rilievo ai fini della configurazione della fattispecie penale, a fronte di precedenti difformi nella stessa giurisprudenza di legittimità.
Non a caso il difensore aveva chiesto, in subordine rispetto al rigetto del ricorso del PM, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Si premette, anticipando sin d'ora le conclusioni, che la Corte non ha ritenuto di formulare l'ordinanza di rimessione, ritenendo di dover disattendere l'unico precedente difforme riscontrato, peraltro reso da una sezione della Corte non deputata tabellarmente alla decisione di questioni in materia tributaria.
Venendo ai fatti, il pubblico ministero aveva proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo evidenziando come, a suo avviso, i giudici fossero incorsi in un errore di diritto ritenendo che la compensazione indebita penalmente rilevante sarebbe solo quella che afferisce imposte dirette o IVA "orizzontale", con esclusione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e non versate in quanto compensate con crediti inesistenti.
La Corte di Cassazione ritiene corretta la censura mossa da parte del Pubblico ministero.
I giudici di legittimità precisano infatti che l'art.17 D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (richiamato dalla disposizione penale) prevede che "i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio, determinate Casse previdenziali professionali), possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS)".
Ciò comporta che la fattispecie penale sia configurata sia in caso di c.d. compensazione orizzontale (ovvero riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa), sia in caso di c.d. compensazione verticale (riguardante crediti e debiti di natura omogenea) posto che l'art. 10 quater – con il richiamo espresso al meccanismo della compensazione ex art. 17 - apre alla possibilità di compensare anche crediti e debiti di natura diversa, nonché le somme dovute agli enti previdenziali.
L'unica differenza rispetto alla compensazione verticale sarebbe quindi che in caso di compensazione orizzontale il contribuente sarebbe obbligato sempre e comunque a presentare il modello F24 e non solo quando, a seguito della compensazione, residui un debito fiscale.
In applicazione di questo principio di diritto, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con ripristino del decreto di sequestro.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.