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Avvocati. Compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello Stato

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​Fonti: https://www.cfnews.it/info-cassa/compensazione-crediti-per-patrocinio-a-spese-dello-stato-seconda-finestra-temporale-suggerimenti-operativi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rfeuI9pDSp4 

La legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 (L. n.197/2022) modificando l'art.1 comma 778 L. n.208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato per il gratuito patrocinio ex art 82 D.P.R. n.115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa forense a titolo di oneri previdenziali. 

Per effetto di tali modifiche, quindi, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato ex art.82 e ss. T.U.S.G. sono ammessi: 

1) alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), 

2) nonché al pagamento 

- dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e 

- del contributo previdenziale per gli avvocati. 

La norma precisa che queste cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro e che la compensazione va fatta entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui. 

Le finestre temporali per la compensazione dei crediti commerciali

Per poter effettuare la compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello stato con oneri previdenziali sono messe a disposizione due finestre temporali: - dall'1 marzo al 30 aprile e - dall'1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno.

 Piattaforma crediti commerciali per l'esercizio di opzione di compensazione dei crediti 

Il primo passaggio fondamentale per poter esercitare l'opzione di compensazione dei crediti è quello di ottenere le credenziali di accesso alla Piattaforma PCC e attivare il relativo account. A questo fine è necessario il riconoscimento da effettuare presso i Tribunali (funzionari delegati) o presso la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di appartenenza. 

Come esercitare l'opzione di utilizzo del credito in compensazione 

Per inserire le fatture per le quali si intenda esercitare l'opzione di utilizzo del credito in compensazione, bisogna accedere alla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali RGS-MEF, cliccare sul pulsante login in alto a destra, entrare con le proprie credenziali SPID o CIE ed eseguire i seguenti passaggi: 

1) dal menu fatture posto in alto a sinistra è possibile ricercare la fattura elettronica trasmessa telematicamente al sistema di interscambio ai sensi del Decreto ministeriale n.55/2013; 

2) inserire un criterio di ricerca (ad es. l'anno della fattura) e cliccare su cerca; 

3) a questo punto viene visualizzato un elenco di fatture elettroniche che il professionista ha inviato alla P.A. Per queste fatture è sufficiente verificare la presenza e che risultino in stato "Ricevuta" o "In lavorazione"; 

4) tornando sul menu fatture è possibile cliccare sulla funzione "Autocertificazione procedura compensazione". La funzionalità per presentare tale "Autocertificazione" è disponibile dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno e , dal 2023, anche nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per i soli utenti che abbiano completato le operazioni di cui ai punti precedenti; 

5) cliccare sul tasto "Nuova Autocertificazione". Il sistema PCC crea automaticamente una dichiarazione nello stato di "Bozza" assegnandole un numero identificativo univoco. Per selezionare le fatture da inserire nell'autocertificazione, occorre cliccare sul pulsante "Aggiungi Fatture"; 

6) inserire i dati per ricercare le fatture da aggiungere all'autocertificazione; 

7) a questo punto si può inserire un flag sulle fatture da verificare e premere il pulsante "Associa fatture selezionate";

8) terminata l'associazione delle fatture selezionate è consigliabile il salvataggio dell'autocertificazione a seguito del quale si attiva in corrispondenza di ciascuna fattura l'azione "Modifica" che consente l'inserimento o la modifica di alcuni dati della fattura, tra cui: a) il numero Siam ossia il numero identificativo del decreto di liquidazione, b) la data valida per la compensazione, qualora la fattura sia stata emessa in data successiva a quella proposta dal sistema, c) l'importo ammissibile alla compensazione, qualora lo stesso sia inferiore a quello proposto; 

9) una volta inseriti i dati mancanti per ciascuna fattura è necessario confermare le modifiche apportate cliccando sul tasto "Salva fattura";

10) cliccando sul pulsante "Indietro" si torna sull'elenco Autocertificazioni in cui è presente la bozza salvata e nel menu a tendina sotto la colonna "Azioni" occorre cliccare su "Presenta"; 

11) il sistema propone un riepilogo delle fatture associate all'autocertificazione e dopo aver verificato la correttezza dei dati visualizzati occorre apportare il segno di spunta alle due dichiarazioni prescritte dalla norma e cliccare sul pulsante "Presenta autocertificazione"; 

12) infine è possibile procedere con la sottoscrizione dell'autocertificazione attraverso le seguenti operazioni: 

- download del documento di autocertificazione; 

- inserimento della firma digitale; 

- caricamento del documento cliccando sul tasto "Carica". 

Queste ultime tre operazioni devono essere eseguite durante un'unica sessione restando loggati, in quanto in caso contrario il documento anche se correttamente firmato digitalmente, non viene accettato dal sistema in fase di caricamento.  

 

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