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Contributi Cassa Forense: compensabili fino al 30 ottobre i crediti per G.P. maturati dopo il 30 aprile.

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Nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 è stato pubblicato il D.M. 31 agosto 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze, che modifica il D.M. 15 luglio 2016 in tema di compensazione dei debiti previdenziali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023, che ha reso possibile compensare con i debiti per oneri previdenziali i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato per il gratuito patrocinio. 

Il nuovo decreto del MEF consente agli iscritti di cassa Forense di portare in compensazione anche i crediti maturati successivamente al 30 aprile, estendendo la finestra temporale per l'esercizio dell'opzione sino al 30 ottobre.

L'iniziativa ha fatto seguito alla richiesta di Cassa forense e ad altri Organismi forensi sulla scia dei risultati riscontrati nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile, in cui sono state compensate ben 8.659 fatture, per un totale di 12 milioni e mezzo di euro.

L'opzione per la compensazione da parte dei numerosi iscritti a cassa forense, non solo ha consentito a costoro di introitare le somme liquidate per il gratuito patrocinio senza dover attendere i tempi, assai lunghi, degli uffici giudiziari, ma ha notevolmente alleggerito anche il carico di lavoro degli stessi uffici, che si sono trovati a dover gestire molte meno pratiche. 

 Occorre, però, sottolineare che per poter compensare con i crediti scaturiti dal gratuito patrocinio i contributi previdenziali è indispensabile che ricorrano alcuni requisiti:

- anzitutto i crediti devono essere liquidati dall'Autorità giudiziaria con Decreto di pagamento di cui all'art. 82 DPR n. 115/2002;

- i crediti, poi, non devono essere riscossi, nemmeno parzialmente e non deve essere stata proposta opposizione di pagamento;

- inoltre, la fattura relativa ai crediti deve essere trasmessa all'apposito Portale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

A tal fine il professionista dovrà provvedere a richiedere una pre-registrazione alla piattaforma recandosi dal Funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale inserirà il libero professionista all'interno della piattaforma, provvedendo ad inserire i dati personali dello stesso.

Infine, come ricorda Cassa forense, i crediti riconosciuti dalla piattaforma del MEF sono utilizzabili in compensazione esclusivamente mediante F24, anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell'anno.

 

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