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L'appuntamento è fissato per il prossimo 30 aprile. Entro tale data deve essere trasmesso il modello TR dai soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione l'eccedenza detraibile dell'imposta maturata nel primo trimestre 2025.
L'utilizzo in compensazione del credito IVA emergente dal modello TR, per il primo trimestre 2025, è possibile:
- senza obbligo del visto di conformità, se l'importo del credito è pari o inferiore a 5.000 euro annui;
- con l'obbligo del visto, se l'importo è superiore a 5.000 euro annui.
E' importante precisare che Il predetto limite (5.000 euro), imposto dall'art. 10 del D.L. N. 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione nel corso del 2025, comprendendo dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi.
In caso di istanza di rimborso invece, la soglia per l'apposizione del visto di conformità sale a 30.000 euro; al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:
- il rilascio del visto di conformità, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del D.P.R. n. 633/72;
- la prestazione di un'apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di -rischio fiscale - da parte del legislatore.
Sono esonerati dal prestare la garanzia i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.
Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell'utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:
- abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda del livello di affidabilità ottenuto, giusto provvedimento A.d.E. n. 205127/2024;
- abbiano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 previsto dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 13/2024, entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto, giusta FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025.
Meditate contribuenti, meditate.
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