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Trattamento di fine rapporto

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 L'indennità di fine rapporto consiste nel diritto che si matura al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio.

Ne ha diritto il coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno ai sensi dell'art. 5.

Il diritto riguarda una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Quali sono i presupposti per usufruire del diritto alla quota di tfr?

Innanzitutto essere divorziato, non essersi risposato ed essere percettori dell'assegno divorzile.

 Pertanto, anche se non è ancora intervenuta la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si può avere diritto alla quota di tfr dal momento della domanda di divorzio.

La domanda per la quota di tfr può essere proposta contestualmente alla domanda di divorzio e di assegno divorzile, ma, anche in un momento successivo in sede di modifica delle condizioni di divorzio, momento in cui il giudice dovrà verificare se vi sono i requisiti.

Il diritto alla quota di tfr spetta al coniuge anche se il tfr matura dopo la sentenza di divorzio.

Difatti, la finalità della quota di TFR è' assistenziale e perequativo-compensativa; il periodo di matrimonio da prendere in considerazione per il calcolo della quota di tfr non comprende solo il periodo in cui gli obblighi matrimoniali venivano adempiuti, ma, anche il periodo in cui tali obblighi si sospendono e cioè durante la separazione.

La Corte di Cassazione nel 2007 con la sentenza n. 15299 ha definito i criteri di calcolo della quota: "l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo".

L'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze non ha diritto ad alcuna quota percentuale sull'indennità di fine rapporto che l'altro abbia eventualmente percepito prima del deposito della domanda introduttiva del giudizio ed anche se si tratti di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto liquidate in costanza del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c.

L'ex coniuge avente diritto alla quota di TFR non perde il diritto nel caso in cui il giudice revochi successivamente l'assegno divorzile.

La Cassazione con la sentenza n. 4499/2021 ha stabilito che "Il diritto alla quota del T.F.R. spetta all'ex coniuge titolare di assegno divorzile se il trattamento è stato corrisposto all'altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio. La sopravvenuta revoca dell'assegno opera ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda, e non ha effetto sui diritti già acquisiti collegati all'assegno".

Il diritto alla quota di Tfr dell'ex coniuge divorziato, sussistendone i presupposti, spetta anche qualora l'obbligato alla prestazione sia deceduto. La situazione cambia quando l'ex coniuge defunto si è risposato.

Il diritto ad una quota del tfr dell'ex coniuge divorziato concorre dunque con il diritto dell'altro o degli altri soggetti con cui l'ex coniuge defunto si era risposato.

Sarà il tribunale a stabilire l'ammontare della quota di tfr spettante in base alla durata del matrimonio, all'ammontare dell'assegno divorzile, alle condizioni economiche degli eredi, all'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale con l'ex coniuge superstite.

 

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