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Assegno divorzile e figli dell’altro coniuge.

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 In materia di assegno di divorzio, secondo la Cassazione al momento della revisione occorre tenere conto anche dei figli dell'altro coniuge.

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 11155/2023.

Nel caso in questione era accaduto che la Corte d'appello dell'Aquila respingeva le richieste di un uomo volto ad ottenere la revisione delle condizioni economiche di divorzio statuite con sentenza del 2023, riguardanti la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile, riconosciuto nella misura di Euro 560,00 mensili in favore dell'ex moglie.

Secondo i giudici del reclamo, mancava la dimostrazione da parte del marito di fatti sopravvenuti, invece era "verosimile" che la donna, che aveva abbandonato durante il matrimonio il lavoro di psicologa per dedicarsi alla famiglia, avesse incontrato difficoltà non facilmente superabili nel reinserirsi nella professione, avendo dovuto inoltre nel tempo indebitarsi ed alienare immobili di proprietà.

Dall'altra parte,  vi era l'uomo che invece percepiva una pensione di 1.800 euro al mese, oltre ad avere il reddito della seconda moglie e il canone di locazione di un immobile di proprietà.

Pertanto, tolte le spese per la casa di abitazione del nuovo nucleo familiare e per l'assegno all'ex coniuge, non essendo tenuto secondo la Corte a provvedere al mantenimento dei figli della seconda moglie, nati da precedente relazione della medesima, residuava comunque un reddito sufficiente per il sostentamento della famiglia.

 L'uomo non è d'accordo con tale ricostruzione e ricorre in Cassazione rilevando tra le altre cose, di avere la necessità di contribuire al sostentamento dei figli della seconda moglie, con conseguente sensibile riduzione del reddito personale.

In effetti la Suprema Corte gli dà ragione.

La Corte di merito, infatti, si è limitata ad asserire, che, l'uomo non è tenuto, non avendo "vincoli giuridici", a mantenere i figli della nuova moglie, ma, non ha considerato eventuali esigenze di mantenimento di quest'ultima e neanche il vincolo di solidarietà esistente ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c., in ambito familiare.

Tale vincolo sorge anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l'obbligato, se gli altri soggetti tenuti al sostegno alimentare non hanno la possibilità di farlo.

La Cassazione rileva che, gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, così come affermato dalla Corte Costituzionale già con la sentenza n. 181 del 1988 secondo cui gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge ove questi ne sia affidatario e sempreché l'altro genitore non provveda.

 Per cui, in definitiva, al momento della domanda di revisione ex l. 898 del 1970, art. 9 dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove il soggetto ne sia affidatario.

Occorre cioè un necessario bilanciamento, rispetto a colui che è obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge.

Per cui il provvedimento impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, per nuovo esame.

 

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