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Docenti, graduatoria mobilità. Tar Campania: istanza accesso atti dell'escluso non viola la privacy dei candidati

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Con sentenza n. 943 del 19 febbraio 2019, il Tar Campania ha stabilito che con riferimento alle procedure di mobilità, il docente che vi ha partecipato e ne è stato escluso ha diritto di comprendere le ragioni che non hanno consentito il suo inserimento nella graduatoria finale,con conseguente valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa.In tali casi, è inevitabile il confronto con gli atti degli altri candidati in quanto si è difronte a un contesto di competizione concorsuale, in cui è esclusa in radice la sussistenza di una particolare esigenza di riservatezza.

Ripercorriamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente:

  • ha presentato richiesta per passare di ruolo «dall'insegnamento di musica per la scuola secondaria di primo grado all'insegnamento di esecuzione e interpretazione strumento mandolino per la scuola secondaria di secondo grado Liceo Musicale»;
  • è stato inserito della graduatoria definitiva per i trasferimenti relativamente a tale classe di concorso in posizione utile.

È accaduto che il docente, successivamente, è stato escluso dall'elenco pubblicato con il decreto dei passaggi di ruolo e di cattedra dei licei musicali. Trattandosi di un'estromissione non motivata, il ricorrente ha presentato alla pubblica amministrazione un'istanza di accesso agli atti ex Legge n. 241/90 al fine i) di visionare ed estrarre copia degli atti della procedura di mobilità del personale, ii) di comprendere i motivi posti a base dell'esclusione e iii) di poter eventualmente valutare la possibilità di tutelare i propri interessi giudizialmente. L'amministrazione, difronte a tale richiesta è rimasta inerte e per questo il docente ha impugnato il provvedimento tacito di diniego, lamentandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il caso è giunto dinanzi al Tar. 

La decisione dei Giudici amministrativi.

Innanzitutto appare opportuno chiarire che l'articolo 22, Legge n. 241/1990, stabilisce che «l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza». Tale disposizione continua, affermando che, a eccezione di atti legislativamente previsti, «tutti i documenti amministrativi sono accessibili». Da questo richiamo normativo discende che l'accesso consente al richiedente di conoscere atti che rendono possibile a quest'ultimo la partecipazione al procedimento amministrativo o alla difesa giudiziale. Sebbene le finalità principali di questo istituto abbiano ad oggetto la partecipazione innanzi enunciata, non bisogna trascurare il fatto che l'accesso persegue anche finalità di portata più ampia, ossia quelle di consentire all'istante di conoscere atti del procedimento amministrativo «idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività». Premesso ciò, tornando al caso in esame, il ricorrente ha chiesto di poter visionare e di estrarre copia della documentazione riguardante la procedura di mobilità alla quale egli ha partecipato. A parere del Tar, trattandosi di documentazione non rientrante nelle eccezioni per le quali è escluso l'accesso, il relativo diniego risulta immotivato. E tanto a maggior ragione ove si consideri che, secondo i Giudici amministrativi, l'interesse dell'opponente a conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione all'esclusione dello stesso è concreto, diretto e attuale. Una considerazione, questa, che tra l'altro discende anche dal fatto che l'amministrazione stessa non ha tentato di addurre ragioni ostative all'accesso, tanto che essa, dinanzi all'istanza del ricorrente, ne è rimasta inerte. 

Siffatto comportamento è, ad avviso del Tar, illegittimo tanto più che «la richiesta documentazione relativa alla procedura di mobilità alla quale ha partecipato il ricorrente potrebbe comprendere le eventuali ragioni che non hanno consentito il suo inserimento nella graduatoria finale,con conseguente valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa». D'altro canto, il diniego non può essere giustificato, invocando come causa ostativa all'accesso la questione "privacy". Infatti, la circostanza che gli atti oggetto della richiesta del docente opponente sono atti destinati per loro natura al confronto con quelli di altri candidati, non è sufficiente a rendere fondate le ragioni del diniego. E ciò in considerazione del fatto che la procedura di mobilità rientra in un contesto concorsuale e l'accesso ai documenti riguardanti la stessa non costituisce una violazione della riservatezza degli altri candidati atteso che in tali casi questi atti «una volta acquisiti dalla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti». Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi:

  • hanno accolto il ricorso;
  • hanno condannato l'amministrazione «a consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti».


 

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