Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Avvocati. Inadempimento dei debiti verso terzi: illiceità disciplinare e sanzione adeguata

close-up-of-pay-debt-word-on-calendar-2022-11-29-23-27-17-utc

Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n.116 del 7 giugno 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che "il mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei terzi costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.64 Codice Deontologico Forense".

Vediamo quali sono le condotte tenute dall'avvocato incolpato e perché sono state ritenute illecite sul piano disciplinate.

I fatti del procedimento disciplinare

L'avvocato protagonista della vicenda analizzata dal Consiglio Nazionale Forense è stato sottoposto a procedimento disciplinare per essersi reso inadempiente di obbligazioni assunte accollandosi un debito altrui e altre a titolo personale; e per aver garantito il pagamento di effetti cambiari rilasciati in parziale sostituzione di titoli dal suo cliente, senza però provvedere al pagamento.

Il CDD ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell'avvocato per violazione:

  • dell'art.9 codice deontologico per aver mantenuto una condotta lesiva della reputazione professionale e della immagine della classe forense, violando i doveri di probità, dignità e decoro, assumendo in proprio l'obbligazione di un suo cliente nei confronti di un terzo con dichiarazione privata per poi dichiarare di essersi trattato di un mero atto formale (capo di imputazione A);
  • dell'art.64 codice deontologico per non avere adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo compromettendo l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri (capo di imputazione B).

Il CDD, pertanto, sottolineando che, proprio in ragione della professione svolta, l'incolpato disponeva di mezzi a sufficienza per comprendere la portata vincolante delle obbligazioni assunte, ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio della professione.

L'incolpato ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense lamentando l'illogicità e insufficienza della motivazione. 

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense dopo aver dichiarato la prescrizione del capo di imputazione A, ha analizzato la questione dell'inadempimento dei debiti dell'avvocato nei confronti dei terzi.

Sul punto il Consiglio ha rammentato che a norma dell'art.64 CDF, "L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi" (comma 1); "L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi" (comma 2).

Il Consiglio ha precisato che la suddetta norma "contiene due precetti: uno di ampia portata, che impone l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi sempre e comunque, e l'altro, di portata più ridotta, che sanziona l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione, quando per modalità o gravità sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi."

Da ciò discende che

  • i fatti contestati all'incolpato rientrano nella previsione del primo comma dell'art.64, in quanto le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi non possono dirsi estranee all'esercizio della professione forense, essendo state contratte spontaneamente dall'avvocato in favore del suo cliente, confondendo, peraltro, il rapporto professionale con quello personale con il medesimo soggetto;
  • che tale circostanza è pacifica ed è stata ammessa dallo stesso incolpato.

Tra l'altro già in passato la giurisprudenza disciplinare ha affermato che "Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense" e che "gli illeciti relativi al mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'avvocato nei confronti dei terzi hanno carattere permanente" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 25 giugno 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 18 marzo 2021) (ndr).

Quanto al piano sanzionatorio, il Consiglio ha ritenuto che la sanzione inflitta dal CDD, ossia la sospensione di due mesi dall'esercizio della professione, sia adeguata in relazione alla misura edittale alla reiterazione del comportamento e alla condotta complessiva dell'incolpato. Tra l'altro, a parere del Consiglio, la sanzione così determinata non può ritenersi mitigata dalla accertata prescrizione dei fatti di cui ai capi A) di incolpazione.

Per questi motivi il Consiglio ha dichiarato la prescrizione dell'azione disciplinare per i fatti di cui al capo A e per il resto ha confermato la decisione del CDD.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Corsi avvocati organizzati dalla Scuola Superiore ...
Assegno divorzile e figli dell’altro coniuge.

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito