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Responsabilità medica: per la condanna non è necessario nominare un CTU

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Con la sentenza n. 34742 dello scorso 7 dicembre, la IV sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a esaminare la responsabilità penale di un medico per aver dimenticato di rimuovere una garza a seguito di un intervento chirurgico, ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità del sanitario pur in assenza dell'espletamento di una ctu.

Respingendo la tesi del camice bianco secondo cui la condanna era illogica per la mancata assunzione dell'invocata perizia, la Corte ha ribadito che la perizia non può essere considerata una prova decisiva tale da costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto la perizia rientra tra i mezzi di prova "neutri", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

Il caso sottoposto all'esame della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di una dottoressa, imputata del reato di cui all'art. 590 c.p. perché – dopo aver eseguito su un paziente un intervento chirurgico di sostituzione del generatore del pacemaker – dimenticava di rimuovere dalla tasca sottocutanea una garza, così cagionando nell'uomo una forte infezione e lesioni personali gravi protrattesi per oltre 90 giorni.

Per tali fatti, sia il Tribunale che Corte di Appello di Bologna condannavano il medico sia in sede penale che civile. 

In particolare, pur in mancanza di una perizia tecnica disposta dal giudice, le sentenze di condanna arrivavano ad affermare la penale responsabilità dell'imputata sul presupposto che – coerentemente con le conoscenze scientifiche, secondo cui la presenza di un qualsiasi corpo estraneo tende a determinare una reazione infiammatoria come quella riscontrata nel paziente – i sintomi dell' infezione erano sorti solo a seguito dell'intervento e si erano manifestati, pochi giorni dopo l'operazione, proprio nella tasca sottocutanea dove venne lasciata la garza; di contro, a seguito della rimozione della garza, la patologia era scomparsa definitivamente, con piena guarigione del paziente.

Avverso la pronuncia di condanna, la dottoressa ricorreva in Cassazione, dolendosi per la mancata assunzione della perizia, quale prova decisiva che avrebbe definitivamente chiarito le cause di insorgenza dell'infezione.

A tal fine eccepiva come, a causa del mancato svolgimento della perizia sulla causa delle lesioni patite dalla persona offesa e sulla loro entità, la pronuncia di condanna fosse viziata sul punto, in quanto sorretta da argomentazioni illogiche e apodittiche, improntate al semplicistico criterio secondo cui post hoc-propter hoc.

La Cassazione non condivide la doglianza della ricorrente.

La Corte esclude che la perizia possa essere considerata una prova decisiva tale da costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto la perizia – lungi dall'essere una prova decisiva – rientra tra i mezzi di prova "neutri", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. 

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come le argomentazioni della Corte territoriale in punto di nesso causale – anche in assenza di un accertamento peritale disposto d'ufficio – siano state logiche e coerenti con il materiale probatorio, essendosi basate sugli accertamenti tecnici dei consulenti tecnici del PM e della parte civile, nonché su ulteriori elementi indiziari.

La sentenza impugnata, infatti, ha effettuato il giudizio sul nesso causale nel pieno rispetto dei principi in materia di accertamento del nesso causale delineati dalle note sentenze Franzese e Espenhahn, svolgendo correttamente il richiesto giudizio di alta probabilità logica, fondandolo sia su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, sia su una valutazione di tipo induttivo elaborata attraverso le caratteristiche e particolarità del caso concreto.

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

 

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