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Processo civile: il fatto notorio e la deroga al principio dispositivo delle prove

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Inquadramento normativo: Art. 115, comma 2, c.p.c.

I fatti notori e la deroga al principio dispositivo delle prove: «Il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» (art. 115, comma 2, c.p.c.), ossia può porre a fondamento della sua decisione i cosiddetti fatti notori. Per fatto notorio si intende quel fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. civ., n. 13715/2019). Quando il giudice pone alla base della sua decisione il fatto notorio deroga, sostanzialmente, al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, avvalendosi come regola di giudizio sia della valutazione delle prove che dell'argomentazione di tipo presuntivo (Cass. civ., n. 18101/2020). E ciò in considerazione del fatto che il fatto notorio acquisito alle conoscenze della collettività ha un certo grado di certezza tanto da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 25218/2018, richiamata da Cass. civ., n. 4661/2020). Con l'ovvia conseguenza che non potranno costituire fatti notori ed essere sottratti al principio dispostivo delle prove, quei fatti che:

  • rientrano nell'ambito di acquisizioni specifiche di natura tecnica e di elementi valutativi che implicano cognizioni particolari (Cass. n. 25218/2018, richiamata da Cass. civ., n. 4661/2020);
  • richiedono il preventivo accertamento di particolari dati (Cass. n. 25218/2018, richiamata da Cass. civ., n. 4661/2020).;
  • rientrano nella scienza privata del giudice; scienza, questa, non universale, che non rientra nella categoria del notorio, neppure quando risulta che il giudice abbia acquisito quei fatti da una pregressa trattazione di analoghe controversie (Cass. n. 25218/2018, richiamata da Cass. civ., n. 4661/2020).

Casistica: Si ritiene che:

  • «indipendentemente dalla regolarità di una costruzione dal punto di vista amministrativo, le norme in tema di distanze legali devono essere sempre rispettate e ciò in quanto è fatto notorio che i permessi di costruzione sono rilasciati con la clausola "fatti salvi i diritti di terzi" » (Tribunale Brescia, sentenza 26 giugno 2020);
  • «l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione» (Cass., nn. 8927/2012; 400/2010; 17055/2007, richiamate da Tribunale Velletri, sentenza 16 aprile 2020).  

    In buona sostanza, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, la crescita dei figli implica un aumento dei loro bisogni sia in termini di necessità alimentari e abitative, sia sotto il profilo della vita sociale, scolastica, sportiva e ludica. Con l'ovvia conseguenza che tale incremento non richiede una specifica prova, essendo sufficiente l'adempimento del solo onere allegatorio da parte del richiedente (Tribunale Velletri, sentenza 16 aprile 2020);

  • non possiede i caratteri del fatto notorio una "consolidata pratica commerciale" in quanto non rientra nell'ambito di quei fatti acquisiti alle conoscenze della collettività e pertanto, essa non può costituire presupposto per derogare il principio dispositivo delle prove (Cass. civ., n. 23546/2019).

Il fatto notorio, la sua qualificazione e la sindacabilità in sede di legittimità: «Quando il giudice del merito pone alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono […] denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. In tali casi, la Corte di cassazione è tenuta a esercitare il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito» (Cass., nn. 25218/2011; 22880/2008, richiamate da (Cass. civ., n. 18101/2020). In buona sostanza la sussistenza del fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità ove sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (Cass., nn. 11643/2007; Cass., 9244/2007; 11400/1996; 10555/1995, richiamate da Cass. civ., n. 4428/2020). Quando, invece, «il giudice non ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, avvalersi della nozione di comune esperienza, non è configurabile alcun vizio, tanto meno di motivazione, e dunque non può essere censurato in sede di legittimità il mancato ricorso al notorio, venendo la pronuncia a impingere in una valutazione di merito, non sindacabile dalla Corte di cassazione» (Cass., n. 7726/2019, richiamata da Cass. civ., n. 4428/2020). 

 

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