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Inquadramento normativo: Art. 115, comma 2, c.p.c.
I fatti notori e la deroga al principio dispositivo delle prove: «Il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» (art. 115, comma 2, c.p.c.), ossia può porre a fondamento della sua decisione i cosiddetti fatti notori. Per fatto notorio si intende quel fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. civ., n. 13715/2019). Quando il giudice pone alla base della sua decisione il fatto notorio deroga, sostanzialmente, al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, avvalendosi come regola di giudizio sia della valutazione delle prove che dell'argomentazione di tipo presuntivo (Cass. civ., n. 18101/2020). E ciò in considerazione del fatto che il fatto notorio acquisito alle conoscenze della collettività ha un certo grado di certezza tanto da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 25218/2018, richiamata da Cass. civ., n. 4661/2020). Con l'ovvia conseguenza che non potranno costituire fatti notori ed essere sottratti al principio dispostivo delle prove, quei fatti che:
Casistica: Si ritiene che:
In buona sostanza, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, la crescita dei figli implica un aumento dei loro bisogni sia in termini di necessità alimentari e abitative, sia sotto il profilo della vita sociale, scolastica, sportiva e ludica. Con l'ovvia conseguenza che tale incremento non richiede una specifica prova, essendo sufficiente l'adempimento del solo onere allegatorio da parte del richiedente (Tribunale Velletri, sentenza 16 aprile 2020);
Il fatto notorio, la sua qualificazione e la sindacabilità in sede di legittimità: «Quando il giudice del merito pone alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono […] denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. In tali casi, la Corte di cassazione è tenuta a esercitare il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito» (Cass., nn. 25218/2011; 22880/2008, richiamate da (Cass. civ., n. 18101/2020). In buona sostanza la sussistenza del fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità ove sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (Cass., nn. 11643/2007; Cass., 9244/2007; 11400/1996; 10555/1995, richiamate da Cass. civ., n. 4428/2020). Quando, invece, «il giudice non ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, avvalersi della nozione di comune esperienza, non è configurabile alcun vizio, tanto meno di motivazione, e dunque non può essere censurato in sede di legittimità il mancato ricorso al notorio, venendo la pronuncia a impingere in una valutazione di merito, non sindacabile dalla Corte di cassazione» (Cass., n. 7726/2019, richiamata da Cass. civ., n. 4428/2020).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.