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Operatori telefonici, portabilità numeri. TAR LAZIO: legittima la sanzione dell'AGCOM se non rispettano la tempistica

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Con sentenza n. 12094 del 12 dicembre 2018, il Tar Lazio ha affermato che la pratica di trasferimento da un operatore telefonico ad un altro deve chiudersi nel rispetto delle norme vigenti in materia. Con l'ovvia conseguenza che l'operatore telefonico che si avvale di procedure non conformi alla legge, è suscettibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Proprio questo è accaduto nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi che hanno rigettato il ricorso di un noto operatore telefonico sanzionato dall'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per non aver chiuso la pratica di portabilità nei modi e nei tempi stabiliti dalla norme vigenti in punto.

Ma vediamo nel dettglio la questione esaminata dal TAR.

La ricorrente, nota compagnia telefonica, è stato destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte dell'AGCOM per aver adottato, in riferimento alle pratiche di migrazione da un operatore telefonico ad un altro, una procedura non conforme a quella prevista dalla norma regolamentare. Da tale condotta sono emersi molti disservizi lamentati dagli utenti: utenti, questi, lesi nel loro diritto di optare per offerte economicamente più vantaggiose e di usufruire in maniera regolare dei servizi voce e dati anche durante i tempi necessari al trasferimento delle utenze presso un'altra impresa. Alla luce di quanto sopra, l'AGCOM, pertanto, ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla ricorrente fosse illegittima e suscettibile di sanzione.

Il caso è giunto dinanzi al TAR.

Innanzitutto, occorre esaminare l'art. 80, comma 4 bis, del d.lgs. 01/08/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 

Secondo tale disposizione l'Autorità provvede affinché il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo. Il successivo comma 4 ter prevede che in caso di trasferimento di un numero da un operatore ad un altro è necessario garantire all'utente la continuità del servizio e, ove questo non sia possibile, è necessario assicurare che l'interruzione del servizio stesso, durante le operazioni di trasferimento, non abbia durata superiore ad un giorno lavorativo. In caso di mancato rispetto della tempistica su esposta, sono previste sanzioni per gli operatori telefonici, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti. A dare attuazione a queste disposizioni è intervenuta la delibera AGCOM n. 4/06/CONS, la quale all'art. 17 (come sostituito dalla delibera dell'AGCOM del 6 giugno 2007, n. 274/07/CONS.), prevede che:

  • in caso di trasferimento di un numero da un operatore telefonico ad un altro, i tempi di interruzione del servizio devono essere ridotti al minimo per non arrecare disservizio al cliente finale;
  • la gestione della pratica deve essere svolta con modalità tali da prevedere procedure di consegna del servizio a data certa;
  • la richiesta di trasferimento da un operatore telefonico ad un altro, deve contenere i) la tipologia di servizio di accesso richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare; ii) la data attesa di consegna. 

Dalla violazione delle predette norme consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Orbene, fatta questa breve premessa normativa e tornando al caso in esame, la ricorrente non ha rispettato la procedura su descritta. Infatti, gli utenti hanno denunciato una serie di disservizi e ritardi, facendo emergere la non conformità alle procedure standard regolamentate della condotta posta in essere dalla ricorrente. Questo è bastato per indurre l'AGCOM:

  • a considerare tale condotta illegittima e lesiva dei diritti degli utenti;
  • e conseguentemente ad emettere il provvedimento sanzionatorio impugnato.

A parere dei Giudici amministrativi, inoltre, la illegittimità della procedura seguita dalla ricorrente non può venir meno neppure se si ritiene responsabile dei disservizi e dei ritardi anche l'operatore verso cui avrebbe dovuto avvenire il trasferimento del numero. E ciò in considerazione del fatto che ciascun operatore deve assumere un ruolo predeterminato ai sensi dall'art. 17 della delibera AGCOM, con l'ovvia conseguenza che ciascuno operatore è responsabile dei disservizi e dei ritardi per le attività di propria competenza. Ne discende che, nella questione in esame, anche se l'altro operatore avesse assunto una condotta illegittima, questo non avrebbe reso esente da responsabilità la ricorrente in quanto, quest'ultima, comunque, sarebbe stata tenuta al tempestivo disbrigo degli adempimenti di sua competenza. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR Lazio, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente, ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione comminata dall'AGCOM. 

 

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