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Scuola privata. L’ex marito deve pagare anche se non è d’accordo.

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 Con l'ordinanza n. 14564/2023 la prima sezione della Cassazione, ha statuito, in merito ad una controversia tra ex marito e moglie, che, il padre deve pagare la scuola privata per la figlia anche se non è d'accordo.

In particolare, nel caso specifico l'ex moglie aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che, accogliendo parzialmente il gravame, aveva ritenuto che, alcune somme richieste al marito non fossero dovute, in quanto, da un lato rientranti nell'ordinario contributo al mantenimento della figlia e, dall'altro, perché relative a spese derivanti dall'iscrizione della figlia alla scuola secondaria di primo grado privata, per le quali l'uomo aveva previamente opposto dissenso.

Secondo la madre non era stato rispettato il principio di diritto secondo cui non è configurabile a carico del coniuge un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico dell'altro coniuge un obbligo di rimborso.

 Orbene, per la Cassazione, la censura è fondata, in quanto la Corte di merito non aveva considerato che in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alle decisioni di maggiore interesse, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Inoltre, per la giurisprudenza le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, qualora siano spese certe, prevedibili, possono ricomprendersi tra quelle componenti variabili, complessivamente dovute, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore.

 Occorrerà invece agire diversamente, solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (vedi Cass. n. 3835/2021).

La Corte d'appello, quindi, non ha valutato l'infondatezza o meno delle ragioni di dissenso fatte valere dal padre rispetto alle decisioni di iscrivere la figlia alla scuola privata, omettendo di decidere sulle ragioni del dissenso.

Il giudice di merito, ha condotto la sua indagine solo verificando l'esistenza dell'eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica.

Invece, sostengono i giudici della S.C. su tale aspetto la Corte avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Quindi, da un lato l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità, dall'altro la sostenibilità economica da parte dei genitori.

Occorre in ogni caso considerare che per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del genitore può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

Sentenza cassata con rinvio.

 

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