Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con ordinanza n. 9699 del 5 aprile 2019, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dei vincoli legali posti sui beni acquistati mediante contributo pubblico. In buona sostanza, i Giudici di legittimità hanno affermato che per l'inosservanza di tali vincoli, ove questi risultino da pubblici registri, anche l'acquirente può essere sanzionato.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte di cassazione.
I fatti di causa.
La ricorrente è una società di servizi per veicoli che è stata destinataria di una ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 19, comma 4 della legge Regione Lombardia n. 6 del 2012 in quanto ha acquistato un autobus destinato al servizio pubblico di linea, per cui l'originario venditore aveva usufruito del contributo pubblico. La società ha proposto ricorso contro tale ordinanza. Sia in primo che in secondo grado, l'impugnazione è stata respinta. In particolare la Corte d'Appello, ha affermato che il suddetto acquisto costituisce una violazione di un vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso apposto su dei mezzi acquistati con finanziamenti pubblici e destinati al trasposto di linea. Un vincolo, questo, di natura reale evincibile sia dalla sua annotazione sul libretto di circolazione che dalla trascrizione del veicolo. Questi elementi, a parere dei Giudici di merito avrebbero dovuto rendere il su esposto vincolo conoscibile da parte dell'acquirente e scoraggiarne l'acquisto.
La ricorrente, stante gli esiti negativi dei primi due gradi del giudizio, ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione rilevando che il vincolo apposto sull'autobus riguarderebbe il fruitore del contributo pubblico all'acquisto e non il bene in sé considerato, con la conseguenza che non potrebbe essere applicata una sanzione anche a coloro che abbiano acquistato il bene successivamente, senza fruire di alcun contributo pubblico.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della SC.
I Giudici di legittimità hanno affermato che l'espressione "vincoli al trasferimento", comprende tutte quelle ipotesi in cui vengono posti dei limiti alla circolazione giuridica dei beni in forza di una legge o in virtù dell'autonomia privata. Talvolta questi vincoli rientrano in un più generale regime giuridico di beni privati di interesse pubblico; altre volte, si tratta di vincoli posti a tutela di interessi individuali che l'ordinamento intende valorizzare per sopperire a debolezze sociali o per indirizzare uno sviluppo economico. Per questo l'ordinamento interviene ponendo delle limitazioni all'utilizzazione diretta (limiti al godimento del bene) o indiretta del bene (limiti alla disponibilità del bene). Come ha osservato la Suprema corte, spesso la limitazione del godimento si traduce anche nella limitazione della commerciabilità del bene, non potendo disporre del bene medesimo in modo da compromettere l'utilizzazione consentita dalla legge. A parere dei Giudici di legittimità, dalla natura dell'interesse che l'ordinamento intende tutelare ponendo il vincolo è possibile conoscere come il vincolo stesso incide sull'atto e sulla circolazione giuridica dei diritti.
Ebbene, applicando queste considerazioni al caso sottoposto al suo esame, la Corte ha rilevato che esistono due norme nella legislazione regionale che prevedono la promozione del miglioramento e della riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il ricorso ad apposite forme integrative di finanziamento. Tali disposizioni sono:
Ma vi è più. Il su indicato art. 19 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa per il caso di inosservanza dei vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità, senza ulteriori precisazioni.
Ne consegue che ai fini della contestazione della sanzione amministrativa la legge regionale pone un generale vincolo di inalienabilità, senza distinguere fra la posizione del venditore, il quale fruisce del contributo pubblico, e la posizione dell'acquirente del bene.
È evidente, ad avviso della Corte, la ratio del divieto di alienazione, ossia evitare che chi acquista un bene con un finanziamento pubblico (che di per sé è strumentale a rendere efficiente il trasposto di persone), lo venda, trasformando la contribuzione in un ingiustificato profitto privato. In quest'ottica, si colloca la previsione dell'annotazione al PRA, mediante la quale l'indisponibilità del veicolo viene resa conoscibile ad altri acquirenti, che dovrebbero risultare da un lato, responsabilizzati per non incorrere nell'inosservanza del vincolo di inalienabilità consapevolmente e dall'altro, essere disincentivati da ogni tipo di abuso.
Alla luce delle su esposte considerazioni la Corte di Cassazione, pertanto, ha respinto il ricorso, confermando la decisione impugnata.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.