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Con la sentenza n. 5251 dello scorso 5 maggio, la II sezione bis del Tar Lazio ha confermato la legittimità di una detemina con cui si irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di €1.500,00 per l'installazione abusiva di una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell'area di parcheggio condominiale.
Si è difatti escluso che l'installazione della sbarra rappresentasse un intervento meramente manutentivo, non soggetto ad autorizzazione edilizia; si è, quindi rilevato che, da una lettura sistematica dell'art. 35 del D.P.R. n.380/2001, "la necessità del titolo edilizio è rapportata all'entità e alle caratteristiche dell'intervento e non alla sua collocazione su suolo pubblico piuttosto che privato".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Roma Capitale emanava una determina con cui irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di €1.500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.P.R. n.380 del 2001 e dell'art.19, comma 1 della legge regionale n.15 del 2008, per aver installato abusivamente una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell'area di parcheggio condominiale.
Ricorrendo al Tar, l'amministratore di condominio impugnava la determina, eccependo, tra le altre cose, la nullità, per violazione degli artt.3 e 19 della Legge n.241/1990, nonché del D.P.R. n.380 del 2001.
In particolare, il ricorrente lamentava di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, nonché la mancanza di una congrua motivazione che sorreggesse la determina; evidenziava, inoltre, che, trattandosi di un intervento di manutenzione ordinaria su area privata, non necessitava di alcun previo titolo edilizio.
Il Tar non condivide tale censura del ricorrente.
Il Collegio premette che la misura sanzionatoria a carattere pecuniario, irrogata ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n.380/2001 rappresenta un provvedimento a carattere reale, applicandosi anche a carico di chi si trovi in rapporto materiale con l'opera; si tratta, inoltre, di una misura a carattere vincolato, rigidamente ancorata a ben precisi presupposti in fatto e diritto, che non richiede motivazioni sulle ragioni di ordine pubblico che impongono la sua adozione, neanche qualora intervenga a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
Sotto un profilo sostanziale, il Collegio rileva che l'installazione di una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell'area di parcheggio condominiale, non rappresenta un intervento meramente manutentivo, non soggetto ad autorizzazione edilizia, ma richiede la presentazione di una previa s.c.i.a, ai sensi dell'art.22 del D.P.R. n.380/2001, e, in sua assenza, implica l'assunzione di un'apposita misura sanzionatoria a carattere pecuniario, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n.380/2001 e dell'art.19, comma 1, della legge regionale n.15/2008.
Con specifico riferimento al caso di specie, i giudici amministrativi rilevano come il provvedimento impugnato sia stato corredato da congrua e adeguata motivazione, tanto in punto di fatto, con la descrizione l'abuso, tanto in punto di diritto, con richiamo nell'oggetto alle norme violate.
La sentenza in commento specifica, inoltre, come nessun rilievo può assumere il fatto che l'opera fosse collocata in area privata, in quanto – da una lettura sistematica dell'art. 35 del D.P.R. n.380/2001 – si evince come la necessità del titolo edilizio è rapportata all'entità e alle caratteristiche dell'intervento e non alla sua collocazione su suolo pubblico piuttosto che privato.
Alla luce di tanto, il Tar respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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