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Assegnazione somme dovute dal terzo pignorato al debitore: effetti e decorrenza prescrizione

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Inquadramento normativo: art. 553 c.p.c.

Assegnazione dei crediti. Nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, l'art.553 c.p.c. stabilisce che "Se il terzo pignorato si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti". In tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'assegnazione dei crediti con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario contro il terzo pignorato. L'assegnazione determina una cessione pro solvendo che può avere ad oggetto anche crediti non scaduti o condizionati, purché contenenti una prestazione pecuniaria e determina il trasferimento del credito pignorato chiudendo il procedimento esecutivo. A questo proposito la Corte di cassazione ha affermato che "l'ordinanza di assegnazione di un credito pignorato non è in alcun modo equiparabile a una sentenza di condanna (tanto meno a una sentenza di condanna del terzo debitor debitoris), ma costituisce solo un provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità del medesimo credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente. Inoltre, l'ordinanza di assegnazione - in quanto atto meramente esecutivo - non è suscettibile né di appello né di passaggio in giudicato." (Cass., n 6170/2020). 

Effetti dell'ordinanza di assegnazione. "Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, e anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo." (Cass., n.15436/2020). Inoltre, con l'ordinanza di assegnazione si ha il trasferimento del credito pignorato e in tal modo si chiude il procedimento esecutivo. Ciononostante, non si realizza l'effetto satisfattivo del creditore che, invece, è rimesso al successivo pagamento dell'importo assegnato. Solo questo pagamento estingue sia il credito dell'assegnatario nei confronti dell'esecutato che il credito di quest'ultimo nei confronti del terzo. Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione "l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto" (Cass., n.15436/2020).

Decorrenza della prescrizione decennale del credito. In giurisprudenza ha assunto particolare rilevanza la questione concernente l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione decennale ordinaria in relazione a un credito risultante da un'ordinanza di assegnazione. In particolare si è discusso se l'effetto interruttivo debba essere riconnesso alla pubblicazione dell'ordinanza ovvero a un momento successivo. A questo proposito i giudici di legittimità hanno affermato che "nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell'art. 2935 c. c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato; essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza" (Cass., nn. 6170/2020, 16607/2021).

Decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi. Per quanto riguarda, invece, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ossia contro l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che "anche la conoscenza di fatto del provvedimento del giudice dell'esecuzione determina il decorso del termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., avverso lo stesso" ( Cass., nn. 10099/2009, 13043/2018, 5172/2018, richiamate da Cass. civile, n. 89/2021). 

 

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