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Il Decreto Legge n. 41/2021, con l'art. 4, commi da 4 a 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, ha disposto, al comma 4, l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nella cosiddetta "rottamazione-ter".
Le norme prevedono che l'annullamento operi a favore delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, nonché a favore dei contribuenti diversi dalle persone fisiche – società ed associazioni - che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Il comma 5 dispone che la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti, il relativo discarico e la conseguente eliminazione dei ruoli e dunque delle cartelle esattoriali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
A sua volta, il comma 6 della norma in esame prevede che, fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Anche ai fine del rilascio del DURC, i debiti rientranti in nella fattispecie analizzata, non rilevano e dunque, pur in presenza di ruoli l'Inps dovrà rilasciare il documento di regolarità contributiva.
Si rileva che il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 5 citato, stabilirà la data della ripresa della riscossione e del decorso del termine prescrizionale per i debiti per i quali non opera l'annullamento automatico, che peraltro è subordinato al possesso del requisito riferito al reddito imponibile già evidenziato.
Dunque dovrebbe ottenersi una bella sforbiciata dei debiti esattoriali; attendiamo l'ultimazione della procedura - nella realtà un mini condono - per valutare l'ammontare finale del debito al netto dei ruoli annullati.
Meditate contribuenti, meditate.
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