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Il Decreto-legge dell'8 giugno 2021, n. 79 recante "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" riconosce un assegno temporaneo su base mensile ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Termine di decorrenza e condizioni
La misura si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 purché al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente possieda congiuntamente i seguenti requisiti:
L'assegno in questione è riconosciuto anche ai liberi professionisti, tra cui rientrano gli avvocati (https://www.cfnews.it/info-cassa/avvocati-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi-e-disoccupati-in-arrivo-l-assegno-unico-per-i-figli/).
Misura dell'assegno
L'assegno sarà corrisposto ai beneficiari dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nella misura determinata sulla base della tabella di cui all'Allegato 1 al DL n.79/2021. La suddetta tabella individua le soglie ISEE e determina i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. L'importo della misura decresce in base al valore dell'ISEE che va da un minimo di 7.000,00 euro a un massimo di 50.000,00 euro. Per un ISEE fino a 7.000,00 l'assegno è di 167,50 per i nuclei fino a due figli minori e di 217,80 per i nuclei con almeno tre figli minori. Per un ISEE massimo di 50.000,00 l'assegno è di 30,00 per i nuclei fino a due figli minori e di 40,00 per i nuclei con almeno tre figli minori. Detti importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero tramite gli istituti di patronato. L'assegno decorrerà a partire dal mese di presentazione della domanda stessa in caso di invio tempestivo. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Quanto alle modalità di erogazione dell'assegno, questo avverrà mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
Compatibilità
Il beneficio è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. L'assegno non concorre alla formazione del reddito.
Variazione del nucleo familiare
Se si dovesse verificare una variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno temporaneo per i figli minori, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Il DL 79/2021 stabilisce che dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, si avrà la decadenza d'ufficio della prestazione oppure l'adeguamento della misura nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.