Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Avvocati: assegno temporaneo per i figli minori su base mensile a partire dal primo luglio

Imagoeconomica_592810

Il Decreto-legge dell'8 giugno 2021, n. 79 recante "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" riconosce un assegno temporaneo su base mensile ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Termine di decorrenza e condizioni 

La misura si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 purché al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente possieda congiuntamente i seguenti requisiti: 

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 
  • sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 
  • sia domiciliato e residente in Italia e abbia i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; 
  • sia residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • possieda un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità con un valore di seguito indicato. 

L'assegno in questione è riconosciuto anche ai liberi professionisti, tra cui rientrano gli avvocati (https://www.cfnews.it/info-cassa/avvocati-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi-e-disoccupati-in-arrivo-l-assegno-unico-per-i-figli/).

Misura dell'assegno 

L'assegno sarà corrisposto ai beneficiari dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nella misura determinata sulla base della tabella di cui all'Allegato 1 al DL n.79/2021. La suddetta tabella individua le soglie ISEE e determina i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. L'importo della misura decresce in base al valore dell'ISEE che va da un minimo di 7.000,00 euro a un massimo di 50.000,00 euro. Per un ISEE fino a 7.000,00 l'assegno è di 167,50 per i nuclei fino a due figli minori e di 217,80 per i nuclei con almeno tre figli minori. Per un ISEE massimo di 50.000,00 l'assegno è di 30,00 per i nuclei fino a due figli minori e di 40,00 per i nuclei con almeno tre figli minori. Detti importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda può essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero tramite gli istituti di patronato. L'assegno decorrerà a partire dal mese di presentazione della domanda stessa in caso di invio tempestivo. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.  

Quanto alle modalità di erogazione dell'assegno, questo avverrà mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. 

Compatibilità 

Il beneficio è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. L'assegno non concorre alla formazione del reddito. 

Variazione del nucleo familiare 

Se si dovesse verificare una variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno temporaneo per i figli minori, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Il DL 79/2021 stabilisce che dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, si avrà la decadenza d'ufficio della prestazione oppure l'adeguamento della misura nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.  

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Si avvicina la cancellazione delle cartelle esatto...
“Raccontare la Memoria” Il Museo Civico di Niscem...

Cerca nel sito