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Trasformazione da negozio a agenzia di giochi: occorre il permesso di costruire

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Con la sentenza n. 19 dello scorso 21 gennaio, il Tar dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui era stata irrogata la demolizione di opere asseritamente abusive, essendo stato trasformato, in assenza di un valido titolo edilizio, la destinazione d'uso da ordinario esercizio di vicinato (negozio) in agenzia di gioco.

Si è quindi precisato che La trasformazione della destinazione d'uso da ordinario esercizio di vicinato (negozio) in agenzia di gioco richiede il permesso di costruire, avvenendo fra categorie urbanistiche disomogenee di utilizzazione e così determinando un aggravamento del carico urbanistico esistente.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di una determinazione dirigenziale, con la quale veniva ingiunta la demolizione di opere asseritamente abusive e, contestualmente, veniva segnalato l'abuso penalmente rilevante alla Procura della Repubblica competente.

Il Comune contestava, al rappresentante legale della società che aveva avviato l'opera, di aver proceduto ad effettuare un cambio di uso in assenza di idoneo titolo abilitativo. 

 I riscontri ottenuti ad esito del sopralluogo che aveva preceduto il provvedimento impugnato avevano permesso di appurare che l'uso effettivo dei locali oggetto del sopralluogo era stato trasformato da ordinario esercizio di vicinato (negozio) in agenzia di gioco; difatti, era stata rinvenuta all'interno dei locali la presenza inequivocabile di scrivanie, computer e materiale informativo tramite i quali i clienti potevano elaborare giocate e "scommesse" riferite ad eventi sportivi.

In considerazione di tali caratteristiche, ai sensi della normativa regionale di settore, il cambio di uso doveva avvenire tramite il permesso di costruire.

Ricorrendo al Tar, il legale rappresentante della società chiedeva l'annullamento di tale determina, deducendone l'illegittimità per travisamento dei fatti e per erronea applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2015 dell'Emilia Romagna.

In particolare, si evidenziava come l'attività svolta nei locali interessati dal provvedimento impugnato era configurabile come attività di "centro elaborazione dati" – e, in quanto tale, assimilabile a un esercizio commerciale di vicinato – e non come agenzia per il gioco, sicché, non trattandosi di agenzia per il gioco, non vi sarebbe stata alcuna necessità di ottenere un permesso di costruire ai fini del richiesto cambio di destinazione.

Il Comune resisteva insistendo per la legittimità del provvedimento, posto che il cambio di uso – che, ai sensi della normativa regionale di settore, doveva avvenire tramite il permesso di costruire – era avvenuto in assenza di idoneo titolo abilitativo.

 Il Tar non condivide le difese mosse dalla società ricorrente.

Il Collegio Amministrativo rileva come in sede penale, il Giudice – nel pronunciarsi sulla fattispecie di reato contestata al gestore della sala e incentrata, per l'appunto, sulla illegittima modificazione urbanistica in assenza di titolo – ha accertato che il mutamento della destinazione d'uso era stato effettuato con riferimento a categorie urbanistiche disomogenee di utilizzazione, così determinando un aggravamento del carico urbanistico esistente.

Ne deriva che l'ordinanza di demolizione risulta legittima in relazione ai riscontri ottenuti ad esito del sopralluogo che ha preceduto il provvedimento impugnato, e in relazione ai quali era stato appurato che l'uso effettivo dei locali oggetto del sopralluogo medesimo era stato trasformato da ordinario esercizio di vicinato (negozio) in agenzia di gioco.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

 

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