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Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

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Con la sentenza in commento, la n. 5392 depositata lo scorso 20 febbraio 2020, la Corte ha accolto un ricorso proposto nell'interesse di una società – terza rispetto al reato contestato – che era risultata cessionaria di beni poi sottoposti a sequestro per la contestazione provvisoria di cui all'art. 11 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74.

In particolare i difensori rilevavano come il reato non configurabile in quanto, sebbene i beni fossero pervenuti alla società terza tramite operazioni di scissione e successiva cessione, tuttavia non stata data prova del dolo in capo agli imputati di compiere atti simulatori e fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte. 

Anzi, rilevavano come ci fosse stato un accollo del debito tributario che successivamente era stato peraltro saldato.

La Corte accoglie il ricorso sotto diversi profili.

Anzitutto fornisce una definizione di atto fraudolento.

Ricorda infatti che, sebbene ci si trovi di fronte ad una fattispecie delittuosa di pericolo concreto, con riguardo alla nozione di "atto fraudolento", deve essere considerato tale "ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno (Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996) […] è tale "ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione" (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798)".

Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte rileva come il Tribunale del riesame non avesse tenuto in debita considerazione il fatto che la società cessionaria si fosse resa responsabile in solido con la cedente del debito tributario emerso. 

 La scissione non può dunque essere considerata di per sé come un atto fraudolento rilevante per la fattispecie delittuosa se non accompagnato dal fine di sottrarre i beni all'esecuzione coattiva.

Da ultimo, infine, la Corte ricorda come nel caso di specie fosse anche necessario che il Tribunale del riesame prendesse in considerazione l'applicazione dell'art. 12 bis.

Tale disposizione, infatti, prevede che "La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta."

A fronte delle deduzioni della difesa che sosteneva che il debito tributario fosse stato saldato, si rendeva necessario un controllo in tal senso da parte dei giudici del riesame, poiché questo fatto avrebbe impedito l'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca.

 

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