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Un emendamento alla legge di conversione del decreto fiscale collegato alla manovra 2020 – Decreto Legge 124/2019 all'esame del Parlamento – introduce il ravvedimento senza limiti temporali per i tributi comunali e regionali. Con tale provvedimento è stata estesa la disciplina dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, oggi applicabile ai soli tributi erariali, alla totalità delle entrate e quindi anche alle entrate proprie degli enti locali. La modifica del Legislatore è stata apportata, tecnicamente, a mezzo l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13 che limita il perimetro di operatività della riforma operata con la Legge n. 190/2014.
Unica causa ostativa al ravvedimento per i tributi degli enti locali dunque è la notifica dell'atto impositivo, e non più il periodo trascorso dalla scadenza del pagamento del tributo. Allo stato, prima di tale emendamento, per i tributi comunali il termine lungo per il ravvedimento, è rappresentato dalla scadenza della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione. Oltre tale termine non è più ammessa alcuna regolarizzazione agevolata. Inoltre, sempre a legislazione vigente, è sufficiente che il contribuente sia raggiunto da un atto della procedura di controllo, quali questionari e richieste di informazioni affinchè la regolarizzazione agevolata sia del tutto impedita, con riferimento all'annualità oggetto di verifica.
Al contrario, per i tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, quali imposte sui redditi, Iva, Irap, ritenute, la disciplina sanzionatoria è assai più permissiva. Non vi sono infatti limiti temporali prestabiliti per il ravvedimento, anche se opera il criterio secondo cui più tempo decorre dalla violazione, maggiore è il costo della sanatoria. In particolare decorso il termine della dichiarazione riferita all'anno di commissione della violazione, la sanzione diventa pari a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello dell'illecito, e a un sesto del minimo, se il ravvedimento si perfeziona oltre tale termine.
Inoltre, l'unica causa ostativa al ravvedimento con l'Agenzia delle Entrate è rappresentata dalla notifica di un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero di un avviso bonario. Peraltro, anche in tali eventualità, l'impedimento riguarda solo la violazione oggetto di contestazione, giusta Circolare n. 6/2015 delle Entrate.
Approvata dunque definitivamente l'emendamento in esame, le medesime regole troveranno applicazione anche per tutti i tributi degli enti locali, quali Imu, Tasi, Tari, ecc.. Inoltre, trattandosi di norme procedurali, le novità produrranno effetti anche per le annualità pregresse, a condizione che per dette annualità non si sia già perfezionato il ravvedimento oppure non sia stato già notificato un avviso di accertamento. Un esempio pratico: qualora il contribuente avesse omesso il pagamento dell'Imu 2017, sarebbe ancora possibile la regolarizzazione spontanea, con la sanzione ridotta del 4,29% pari ad 1/7 del 30%, entro la fine di quest'anno, considerato pure il differimento al 31 dicembre della scadenza della denuncia riferita al 2018.
La novità in arrivo avrà ripercussioni pure sui regolamenti che i comuni potrebbero aver adottato in materia. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 147/2013, i comuni possono disciplinare le circostanze attenuanti, in senso migliorativo rispetto alla normativa statale. Ne consegue che se il comune si è avvalso di tale facoltà, e tuttavia la previsione legislativa novellata dovesse prevedere condizioni più favorevole del regolamento dell'ente, quest'ultimo dovrebbe intendersi implicitamente superato, per incompatibilità sopravvenuta.
Con l'introduzione definitiva di tale provvedimento sarà possibile quindi, nei casi in cui necessita, autofinanziarsi il pagamento della "spazzatura", o quello dell'Imu a tempo quasi indeterminato, con un tasso minimo a titolo di spese aggiuntive.
A titolo esemplificativo si potrebbe aspettare la maturazione di un credito d'imposta, magari da modello Unico o da modello "730", per poterlo compensare con il pagamento della Tari o dell'Imu ed evitare così un inutile aggravio finanziario. Insomma pagate ma pagate con tranquillità.
Meditate contribuenti, meditate.
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