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L'obbligo è in capo alle aziende: entro il 31 marzo 2025 devono stipulare le polizze per i danni causati da calamità naturali. Il testo del provvedimento di conversione del decreto "Milleproroghe", conferma il termine di fine marzo senza ulteriori rinvii. L'introduzione dell'obbligo assicurativo nasce con l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall'art. 1 commi 101 - 111 della Legge n. 213/2023 - legge di bilancio 2024 - che ne ha introdotto l'obbligo. La proroga del termine si era resa necessaria in assenza del decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione. Inoltre, lo schema di decreto, nella sua prima versione, prevedeva l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto. Attendiamo un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.
La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un solo rinvio: le imprese della pesca e dell'acquacoltura, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
Sono interessate dall'obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.; sono escluse dall'obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall'art. 1 comma 515 ss. della Legge n. 234/2021.
La polizze riguardano i beni individuati all'art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali, e coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La stipula della polizza catastrofale è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Infine, si segnala che anche la Legge n. 193/2024 è intervenuta sulla disciplina dell'obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo, l'IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione parallelamente a quanto già avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto.
Meditate contribuenti, meditate.
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