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Un'ordinanza sindacale non può imporre l'uso del casco ai soggetti di maggiore età che sono alla guida dei monopattini. E ciò in considerazione del fatto che il potere del Sindaco, in tali casi, verrebbe esercitato in merito a una questione non rientrante nella sua competenza, ma in quella dei dirigenti. Un'incompetenza, questa, che sarebbe ancora più evidente ove mancasse qualsiasi presupposto di urgenza che giustificherebbe l'adozione di un'ordinanza sindacale in merito (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012). s
Questo è quanto ha statuito il Tar Toscana, con sentenza n. 215 dell'8 febbraio 2021.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
Le ricorrenti sono società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nell'ambito cittadino e hanno impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco ha imposto l'obbligo di indossare il casco anche all'utenza maggiorenne. A loro avviso tale provvedimento è illegittimo.
Così il caso è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione del Tar
Innanzitutto i Giudici amministrativi fanno rilevare che il provvedimento impugnato incide sulle scelte che ciascun utente effettua in merito all'uso di un mezzo di trasporto urbano che richiede l'uso del casco in alternativa ad un altro che non ne richiede. Chiarito questo, il Tar continua l'esame del caso, facendo rilevare che la disciplina che è alla base del potere esercitato dal Sindaco si ricava dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992, codice della strada. In forza di queste disposizioni, rispettivamente commi 4, 1 e 9:
In punto la giurisprudenza ha chiarito che i provvedimenti che disciplinano la circolazione sulla viabilità comunale, sulla modalità di accesso alla stessa e sui relativi orari, sull'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, sui controlli e sulle sanzioni hanno natura tipicamente gestoria ed esecutiva. Questo sta a indicare che essi sono provvedimenti che appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, soprattutto quando manca qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012). Ma vi è più, secondo i Giudici amministrativi, ove fosse sussistente un presupposto di urgenza, un generico richiamo a questo nel corpo dell'ordinanza sindacale non sarebbe idoneo a qualificare la natura dell'atto come contingibile e urgente.
In tali casi, infatti, occorrerebbe che l'urgenza trovasse riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale citata nella motivazione dell'ordinanza sindacale. A questo deve aggiungersi che:
E chi valuta se una situazione è di grande impatto per la collettività locale? Secondo il Tar, solo ed esclusivamente il legislatore. Ne consegue che la valutazione in questione non potrà essere effettuata caso per caso dai Giudici.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.