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Dovere di fedeltà dell’avvocato.

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 L'articolo 10 del codice deontologico forense afferma che " l'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa".

Tale articolo sancisce pertanto il dovere dell'avvocato di svolgere l'attività professionale adempiendo fedelmente al proprio mandato, nell'esclusivo interesse del proprio cliente.

Ciò significa che l'avvocato ha l'obbligo di non recare pregiudizio al proprio assistito, nonché quello di fedeltà all'ordinamento costituzionale, in considerazione del rilievo costituzionale e sociale che l'articolo 10 riconosce espressamente all'attività di difesa. 

La violazione dell'articolo costituisce quindi una grave responsabilità per l'avvocato che non lo rispetta.



Pertanto sono rilevanti e costituiscono illeciti disciplinari le seguenti condotte:

  • -l'avvocato che conclude transazioni non autorizzate dal cliente, trattenendo somme ricevute in ragione del mandato e omettendo di dare informazioni e il rendiconto sull'attività svolta (CNF 11 aprile 2003,n. 51);
  • -che consiglia un'azione contro un proprio cliente e nel conseguente giudizio renda testimonianza su circostanza apprese nell'esercizio del precedente mandato (CNF 27 giugno 2003, n. 175);
    • -che gestisce una causa in maniera indipendente dal rapporto con il cliente e dalla tutela dei suoi interessi, concordando l'attività con un soggetto terzo (CNF 15 dicembre 2000, n. 267);
    • -l'avvocato che intrattenga rapporti economici con l'assistito nel proprio interesse violando il dovere di fedeltà (CNF 14 aprile 2004, n. 66);

  • -l'avvocato che induca e proponga ai propri clienti operazioni dubbie o rischiose, o si ponga quale intermediario in operazioni di carattere eminentemente commerciale prestando garanzia personale sull'esito dell'affare (CNF 27 maggio 2013, n. 82);
  • -che assuma fittiziamente l'attività di difesa per coprire l'attività svolta da un collega in conflitto di interessi con la parte assistita (C.N.F. 08/06/2001, n. 117);
  • -l'avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e della tutela dei suoi interessi, concordando tutta l'attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita (C.N.F. 15/12/2000, n. 267);
  • - il professionista che, dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze, abbia fornite al clienti notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni, abbia inviato agli stessi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).

 

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