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Segnalazione dispositivi rilevazione della velocità e distanza minima

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In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, l'art. 2 del d.m. 15/8/2007 (secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti) non stabilisce [...] una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi ma [...] solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento (cfr. Cass. n. 25769 del 2013).

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26959 del 14 settembre 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha opposto il verbale con il quale la Polizia Locale ha accertato, a mezzo di apparecchiatura elettronica "Velomatic 512D", la violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada. In primo grado l'opposizione è stata accolta. In grado d'appello, invece, è stata rigettata in quanto, relativamente alla censura di "omessa o inadeguata segnalazione dell'installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità" formulata dal ricorrente, è stato osservato che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori hanno dato atto di aver posizionato "la segnaletica mobile" (recante la dicitura "controllo elettronico della velocità") ad "una distanza di almeno 250 mt" e che gli stessi agenti hanno provveduto a effettuare apposito "rilievo fotografico", prodotto in giudizio dal Comune, dal quale è emersa l'idoneità della segnaletica", "sia per tipologia che per collocazione", "a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.l. n. 117 del 2007, conv. con Legge. 160 del 2007, e del d.m. del 13/6/2017 e dell'obbligo, ivi previsto, "di rendere visibili le segnaletiche fisse ed automatiche".

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità. 

La decisione della SC

Il ricorrente si duole, tra l'altro, del fatto che:

  • la sentenza impugnata non ha considerato che i) la strada su cui è stata rilevata l'infrazione ha tutte le caratteristiche per essere classificata, a norma dell'art. 2, comma 3, del codice della strada, come "strada extraurbana principale" e, in caso di classificazione della strada come "strada extraurbana secondaria", ii) il verbale impugnato non contiene alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall'art. 4 della Legge n. 168 del 2002, che autorizza la rilevazione elettronica della velocità;
  • nel caso di specie la segnaletica mobile è stata posta a una distanza inferiore a 250 mt.

La Suprema Corte, innanzitutto, fa rilevare che è lo stesso ricorrente ad aver espressamente ammesso che la strada sulla quale la violazione è stata accertata dev'essere classificata come una "strada extraurbana principale". Ed è noto come, in forza del combinato disposto degli artt. 201, comma 1 quater, del codice della strada e 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella Legge n. 168 del 2002, i "motivi che rendono impossibile la contestazione immediata", se si tratta di "autostrade o strade extraurbane principali, [...] sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che li reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse […] sono desumibili [...] solo dal decreto prefettizio cui è rimesso individuarne i tratti ammissibili "tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati" (così, sempre, art. 4, comma 2, cit.). Quanto alla preventiva "informazione agli automobilisti" prevista dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 121 del 2002, conv. in Legge n. 168/2002, questa è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo rilevatori di velocità per orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullità della sanzioni eventualmente irrogata in violazione di tale previsione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 15899 del 2016). 

Tale norma è stata recepita nel testo dell'art. 142 del codice della strada, secondo cui "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione". L'individuazione delle modalità di impiego è stata rimessa ad apposito decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno, il primo dei quali, adottato con d.m. del 1.5/8/2007, ha previsto, in particolare, che "i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante" e che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi ..." (art. 2, comma 1). L'art. 25, comma 2, della Legge n. 120 del 2010, poi, stabilisce che i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità. Tale distanza va riferita unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni [...]. Ne consegue che non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente. Orbene, nella fattispecie in esame, il rilevamento dell'infrazione è stato effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare dagli agenti accertatori. Ne discende che, nel caso de quo, sarebbe stato necessario osservare una distanza adeguata tra il punto di installazione dell'apparecchio e quello del concreto rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. A parere i Giudici di legittimità, la sentenza impugnata ha dato atto che, nella questione in oggetto, la distanza di almeno 250 mt è stata rispettata, con l'ovvia conseguenza che le doglianze del ricorrente appaiono infondate.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato rigettato. 

 

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