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Furto di acqua in condominio: chi deve fare la denuncia?

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Riferimenti normativi: Artt.1130-1131 c.c. – art.337 c.p.p.

Focus: In ambito condominiale, tra le condotte penalmente perseguibili rientra il reato di furto di acqua, posto in essere da uno o più condòmini che, fraudolentemente, si allacciano alla rete idrica del condominio sottraendo acqua potabile a favore del proprio appartamento. La denuncia all'autorità competente deve essere presentata dai condòmini o dall'amministratore di condominio? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sent.33813/2023.

Il caso: Due condomini condannati per furto di acqua con violenza sulle cose, sia in primo che in secondo grado, hanno presentato ricorso in Cassazione, contro la sentenza della Corte d'Appello, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del reato ad essi attribuito come furto anziché come appropriazione indebita. Secondo gli stessi, nel caso di specie, la condotta per cui erano stati imputati era qualificabile come reato di appropriazione indebita dell'acqua condominiale, in quanto l'acqua veniva sottratta nel tratto che andava dal contatore unico condominiale ai contatori destinati a gruppi di condomini. Eccepivano, altresì, che la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria non si era perfezionata in quanto l'amministratore del condominio aveva sporto querela senza previa delibera assembleare. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Dalla disamina degli atti processuali la Corte ha rilevato che l'amministratore di condominio aveva sporto querela orale, ai sensi dell'art.2 comma 1, lett. i) D.Lgs.10 ottobre n.150, denunciando il furto di acqua da parte dei ricorrenti, locatari di un appartamento che veniva rifornito con acqua a carico del condominio mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale. L'amministratore aveva agito, ai sensi dell'art.1130 c.c., al fine di tutelare l'interesse del condominio a non vedersi addebitato il crescente consumo di acqua abusivamente prelevata dagli imputati per il proprio appartamento, senza avere un contratto di fornitura di acqua, a danno del condominio. Poiché l'erogazione di acqua per il condominio costituisce servizio comune rientra tra i compiti dell'amministratore verificare le maggiori spese sostenute per tale servizio e renderne conto, ai fini dell'approvazione delle stesse, all'assemblea condominiale per evitare, altresì, la contestazione da parte del condominio di spese sostenute indebitamente. L'amministratore di condominio è, perciò, legittimato a presentare la querela, anche in assenza di delibera condominiale, come previsto, in ambito di azioni civili, dall'art. 1131, comma 1, cod. civ., che recita: <<Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi>> (Cass., sez.2 civ., Sentenze n. 16260/2016 e n. 10865/2016). Anche sotto il profilo penale, l'amministratore è legittimato ad agire in giudizio e sporgere querela come persona offesa, ai sensi dell'art.337, comma 3, codice di procedura penale, per le sue attribuzioni e per la relazione di detenzione qualificata con i beni che garantiscono i servizi comuni, come l'acqua.

Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, l'incriminazione del reato di furto tutela non solo il diritto di proprietà e i diritti reali e personali di godimento, ma anche il possesso di cose mobili, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa (Sent.n. 40354/2013). La Corte ha ritenuto, inoltre, infondata la richiesta dei ricorrenti di riqualificazione del reato in appropriazione indebita in luogo del furto. A tal proposito, la stessa ha richiamato e condiviso un suo recente orientamento secondo cui integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condòmino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune (Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022; Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021). Tale principio va esteso per analogia all'ipotesi di fornitura di acqua, in quanto il 'bene' sottratto è sempre stato prelevato dopo il passaggio attraverso il contatore condominiale, da addebitarsi al condominio solo nella misura non addebitata ai singoli condòmini attraverso il passaggio nei contatori divisionali, uno per appartamento. Nel caso in esame la sottrazione di acqua avveniva abusivamente, con rimozione di sigilli e a mezzo di un tubo, per servire l'appartamento degli imputati, senza contratto con l'ente erogatore dell'acqua. In questa prospettiva la condotta degli autori del reato non rientra nell'esercizio del potere dispositivo di cui ciascun condòmino è titolare. Infatti, poiché l'acqua veniva prelevata, dopo il contatore condominiale, alterando la destinazione condominiale della stessa, solo con la sottrazione il condòmino poteva disporne materialmente a proprio esclusivo vantaggio. Alla luce di quanto esposto il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali dei ricorrenti. 

 

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