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La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimazione a proporre querela da parte del genitore nel caso in cui sia coinvolto come persona offesa un minore.
Con la recentissima sentenza la n. 11498 depositata il 15-03-2019 la corte ha confermato l'esistenza nel nostro ordinamento del principio del favor querelae e la libertà delle forme con cui la querela può essere proposta.
Nel caso di specie, il giudice di pace di Grosseto aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato di lesioni colpose per mancanza di idonea querela.Il giudice toscano aveva osservato infatti come nel caso di specie, la querela fosse stata proposta da una madre anche per conto del figlio infraquattordicenne ma che, nell'atto di querela, la madre non avesse fatto presente come questa fosse stata presentata anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio.
Avverso tale decisione ricorreva il procuratore generale rilevando come la sentenza fosse affetta da vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto non v'è una disposizione codicistica che richieda una particolare forma della querela che un genitore può proporre per conto del figlio, persona offesa.
La Corte di Cassazione partendo del dato normativo dell'art. 120 c.p. giunge alle stesse conclusioni del procuratore generale.
"L'art. 120 c.p., comma 2, prevede che, in caso di minori infraquattordicenni, il diritto di querela sia esercitato dal genitore. Nulla viene ulteriormente specificato circa le modalità di presentazione di tale querela; se essa debba, cioè, contenere un'esplicita formula con la quale il genitore dichiari di sporgere la querela per il minore ovvero se possa ritenersi che sia sufficiente l'esposizione dei fatti denunciati con la pretesa punitiva."
A ciò ci aggiunga che nel nostro ordinamento, come rimarcato in diverse sentenze della stessa Corte, richiamate in motivazione, esiste il principio del favor querelae per cui "nel caso in cui emergano situazioni di incertezza circa la validità della querela" queste devono comunque sempre essere risolte in senso favorevole alla querela.
Ne deriva dunque che non è necessaria alcuna formula sacramentale per il genitore affinché la querela presentata per conto del figlio assuma validità, ma è sufficiente che la querela risulti provvista dei requisiti minimi di validità e sia presentata, ai sensi dell'art. 120 c.p., comma 2, dall'esercente della responsabilità genitoriale.
Per tutti questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione.
Si allega sentenza.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
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