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Fino a quanto può intervenire una valida rimessione di querela?

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Con la sentenza in commento, la n. 30457 depositata il 10 luglio 2019, la Corte di Cassazione torna a ricordare fino a quando può intervenire la remissione di querela affinché sia dichiarato estinto il reato per mancanza di condizione di procedibilità.

Come noto, sebbene il nostro ordinamento sia fondato sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, vi sono delle eccezioni per le quali al P.M. è inibito l'esercizio dell'azione penale.

In questi casi è necessario un dato ulteriore rispetto alla notizia di reato, costituito dalla realizzazione delle condizioni di procedibilità.

La querela rappresenta una di tali condizioni previste dal codice di procedura penale (altre sono la l'istanza di procedimento, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere). 

Essa rappresenta la richiesta rivolta alla pubblica autorità di procedere - nei confronti di una determinata persona o di ignoti - per certi fatti ritenuti dalla stessa penalmente rilevanti accaduti a suo danno.

La procedibilità dell'azione penale viene meno poi, in caso di rimessione, ovvero qualora la persona offesa ritiri la querela presentata. Ciò può, per l'appunto, essere fatto in ogni e stato e grado del giudizio, sia in forma processuale – ovvero davanti al giudice - che in forma extraprocessuale (salvo alcune eccezioni).

In questi casi la rimessione, per avere un'efficacia deve essere accettata dal querelato.

Sia la presentazione della querela che la sua rimessione possono poi essere compiute o personalmente dalla persona offesa o tramite un difensore munito di procura speciale.

L'accertamento dell'esistenza della condizione di procedibilità è rimessa al giudice il quale anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in sede di legittimità, può dichiarare il proscioglimento dell'imputato con formula di "non doversi procedere". Qualora invece il giudizio sia già iniziato e solo successivamente sopraggiunga la rimessione di querela, dovrà dichiarare il reato estinto per mancanza di condizione di procedibilità. 

Nel caso di specie, la Corte rilevava che pendente il ricorso per Cassazione era stata rimessa la querela da parte del querelante tramite suo difensore, munito di procura speciale.

La rimessione extraprocessuale, intervenuta nelle more del ricorso, è in grado di determinare l'estinzione del reato se il ricorso in cassazione non viene dichiarato inammissibile.

Di talchè la Corte dichiara estinto il reato, ma le spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p. rimangono a carico di parte querelata, in mancanza di deroga pattizia, ovvero, come prevede il co. 4 della medesima disposizione, poiché nell'atto di rimessione non è stato diversamente convenuto. 

 

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