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Con sentenza n.3890/2022 del 04/04/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato il caso in cui nel corso del giudizio la P.A. annulli in autotutela il provvedimento impugnato, che era stato emanato sul presupposto di atti già annullati da sentenza definitiva, affermando che sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare la P.A. al pagamento delle spese processuali, ma non si configura l'ipotesi di responsabilità aggravata della P.A (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).
Analizziamo la questione sottoposta ai giudici amministrativi.
I fatti di causa
Con Determinazione Dirigenziale la P.A. ha ingiunto al ricorrente di rimuovere gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati nell'immobile di sua proprietà sul presupposto di accertamenti e contestazioni che erano stati già annullati con sentenza definitiva.
Il ricorrente ha, quindi, impugnato la Determinazione della P.A. chiedendone l'annullamento.
Nel corso del giudizio, l'Amministrazione resistente ha notificato al ricorrente il provvedimento di revoca del provvedimento impugnato e il ricorrente con propria memoria ha dato atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo, però, la condanna della P.A.
La P.A. ha depositato in copia il provvedimento di autotutela sopravvenuto, ha prospettato in atti la carenza di interesse del ricorrente ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Così la causa è stata trattenuta in decisione.
La decisione del Tar
Il Collegio, prendendo atto che è intervenuta la revoca in autotutela del provvedimento impugnato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, non per carenza d'interesse, come dedotto dall'Amministrazione, ma per cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto la P.A. provveduto in autotutela all'annullamento del provvedimento.
Per quanto concerne la domanda di condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, i giudici amministrativi hanno osservato che la determina dirigenziale di ingiunzione a demolire oggetto di gravame, è stata emanata successivamente rispetto alla pubblicazione della sentenza di annullamento degli atti di accertamento delle violazioni edilizie presupposti.
Ne discende la negligenza dell'Amministrazione per aver adottato la Determinazione Dirigenziale impugnata all'esito di un giudizio che aveva già comportato l'annullamento dei precedenti sostanziali e formali che ne costituivano il presupposto.
Conseguentemente il Tar non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'Amministrazione, ma ha affermato l'applicazione dell'ordinaria regola della soccombenza, in considerazione dello sforzo difensivo richiesto alla parte ricorrente.
In relazione alla condanna per lite temeraria, invece, il Collegio ha richiamato il proprio costante orientamento secondo il quale "l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. discende esclusivamente da atti o comportamenti "processuali" concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta" (cfr. TAR Lazio, II bis. Sent. n.981/2021 richiamata).
Sul punto il Consiglio di Stato ha ricordato che l'art.26 c.p.a., stabilendo che il giudice provvede anche sulle spese del giudizio ex 96 c.p.c. e "può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati", richiama la responsabilità per lite temeraria. A parere del Collegio, il riferimento alla resistenza temeraria e la previsione di una condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, in aggiunta al pagamento delle spese del giudizio, alludono ad una specifica condotta processuale e non alla vicenda in sé assunta a fondamento del gravame (Cassazione civile, S.U. n.25041/2021).
Pertanto, nel caso di specie il Tar non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la condanna per lite temeraria, in quanto nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto a ritirare l'atto impugnato, riconoscendo le ragioni della parte ricorrente senza addurre difese o strategie processuali dilatorie.
Infine il Tar non ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti del ricorrente, in quanto tali danni non sono stati specificati né provati.
Alla luce di queste considerazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato la P.A. al pagamento delle sole spese di lite.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.