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Principio di indivisibilità della querela

CASS15

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, la n. 2705 depositata lo scorso 23 gennaio, ha chiarito l'applicazione del principio di indivisibilità della querela.

L'imputato, che ricorre per cassazione, era stato condannato per il reato di diffamazione in concorso poiché aveva dato diffusione a scritti diffamatori a lui inviati tramite la loro pubblicazione su siti internet.

L'imputato rilevava, però, come nei suoi confronti non fosse stata proposta querela in quanto la persona offesa si era limitata a chiedere la punizione della autrice dello scritto, madre di un giovane ricoverato presso il centro di igiene mentale, che era stata poi inoltrata sul sito internet dell'imputato per darne diffusione. 

La Corte, richiamato testualmente quanto contenuto nella querela, ha evidenziato come la richiesta di punizione fosse chiaramente estesa a tutti coloro che fossero stati ritenuti responsabili della diffamazione e di ogni altro reato ravvisabile nella condotta denunciata.

Ad ogni modo, rileva altresì come, a prescindere dal tenore letterale della denuncia, la querela si estende di per sé a tutti i correi per il principio di indivisibilità della querela contenuto all'art. 123 c.p. 

Tale disposizione prevede che "La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato" di talchè essa è condizione di procedibilità nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e produce i suoi effetti ope legis anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della persona offesa persino contro la volontà del denunciante.

Da ciò consegue che – per usare le parole della Corte -, anche nell'ipotesi in cui, il querelante esprima la volontà di perseguire alcuni colpevoli e non altri, "la rinuncia risulta inoperante poichè l'intento punitivo ha prevalenza, in quanto esso, in base all'art. 123 c.p., permane e si espande, mentre la rinuncia risulta priva di efficacia, perchè implicitamente sottoposta alla condizione che vengano perseguiti gli altri responsabili, secondo quanto disposto dall'art. 339 c.p.p., comma 2." 

 

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