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Con la recentissima sentenza, n. 36486 depositata lo scorso 28 agosto, la sezione terza della Corte di Cassazione puntualizza quando si possa ritenere validamente proposta la querela in caso di atto ricevuto e redatto dai Carabinieri, seppure intestato dagli stessi come querela.
Il ricorrente nel caso di specie, infatti, affermava come i giudici di appello avessero erroneamente ritenuto integrata la condizione di procedibilità del reato di violenza sessuale a lui ascritto.
Rilevava infatti come l'azione in realtà fosse improcedibile per difetto di querela poiché mancava la chiara manifestazione di volontà da parte della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati.
L'atto in questione, infatti, constava di una prima parte in cui l'ufficiale di PG esponeva ciò che riteneva dovesse formare oggetto di verbalizzazione e una seconda parte di domande formulate alla persona offesa tra le quali, però, a detta della difesa, sarebbero mancate espressioni indicative della volontà punitiva del responsabile, le quali, semmai, sarebbero riferibili al solo verbalizzante.
La Corte di Cassazione sul punto rileva come, ai fini della validità della querela, in linea generale debba desumersi la manifestazione di volontà di perseguire l'autore del reato dalla qualificazione dell'atto riferibile alla persona offesa come denuncia – querela. Si deve procedere alla sua interpretazione secondo il criterio del favor querelae, ovvero della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.) estensibile anche agli atti unilaterali a contenuto negoziale, che prescrive di attribuire alla manifestazione di volontà un significato per cui possa avere un qualche effetto piuttosto che quello per cui non possa averne
Occorre però fare un distinguo a seconda del soggetto che provvede alla materiale redazione dell'atto.
Nel caso di atto redatto dalla polizia giudiziaria non può, però, ritenersi sufficiente l'intestazione dell'atto come "querela", a differenza di quanto avviene se a predisporre l'atto sia stato un difensore della persona offesa.
Nel caso di atto redatto dai Carabinieri, infatti, nel caso in cui non sia rinvenibile nell'atto sottoscritto la volontà punitiva neanche con espressioni di dubbia interpretazione, né tale volontà trovi conferma in comportamenti concludenti (come ad es. costituzione di parte civile o riserva di costituzione), deve escludersi la condizione di procedibilità dell'azione.
Diversamente nel caso in cui si rinvengano espressioni lessicali quali ad esempio la sollecitazione rivolta all'Autorità Giudiziaria di "voler prendere provvedimenti al più presto".
In tal caso la condizione di procedibilità si deve ritenere integrata e l'azione è procedibile.
Nell'ipotesi di specie, i giudici hanno ritenuto che non si potesse versare in un caso mancanza di condizione di procedibilità in quanto dal contenuto complessivo dell'atto e delle espressioni impiegate inequivocabilmente riferibili alla parte, ma altresì della costituzione della vittima come parte civile nel procedimento era chiaramente desumibile l'intento di perseguire il colpevole. Conseguentemente hanno dichiarato inammissibile il ricorso.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.