La Corte d´appello di Genova ha confermato un anno e 4 mesi di
reclusione per l´insegnante di una scuola media fiorentina imputata di maltrattamento psicologico aggravato dalla discriminazione razziale e ingiurie nei confronti di uno studente, oggi diciassettenne, di origine africana.
La conferma della pena inflitta in primo grado è stata chiesta dal pg Ezio Castaldi. Nel febbraio 2015 i giudici del tribunale penale di Genova avevano riconosciuto l´aggravante della discriminazione razziale che era stata contestata fin dall´inizio dell´indagine dal pm Federico Manotti. Il processo si è svolto a Genova perché il ragazzo è figlio adottivo di un giudice toscano.
Il ragazzino che all´epoca dei fatti aveva 13 anni aveva raccontato che l´insegnante ogni tanto si rivolgeva a lui chiamandolo "negro" e affermava: "Gli uomini, come gli animali, dovrebbero vivere ciascuno nel proprio ambiente".
La vicenda, conclusa adesso con la condanna, consente di accendere i riflettori sul grande tema della discriminazione.
La legge "Mancino" (n. 205/1993) stabilisce, all´art. 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:
a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull´odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".
Essa è oggi il principale strumento legislativo che l´ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d´odio.
Fonte: Controradio