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Condotta discriminatoria verso minori affetti da disabilità: condannata la Regione Lazio.

docente-alunno

 L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto essenziale per la scuola.

Essa deve essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

La piena inclusione degli alunni con disabilità è quindi un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Il MIUR, a tal proposito mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.

Orbene è accaduto che, due genitori di due bambini affetti da grave disabilità siano stati costretti a ricorrere al Tribunale ordinario di Latina in quanto gli veniva negato dalla regione Lazio, di offrire pieno riconoscimento delle misure di sostegno alle disabilità cui erano affetti i propri figli e ciò nonostante ne avessero usufruito in passato.


In particolare, avrebbero dovuto scegliere una sola misura tra le due riconosciute negli anni precedenti relative all'assistenza sensoriale e uditiva ed alla comunicazione aumentativa alternativa.

I genitori adivano perciò l'Autorità giurisdizionale e con ordinanza n. 3341 del 03. 07.2023, il Tribunale accoglieva totalmente il ricorso,  accertando la condotta discriminatoria posta dalla regione nei confronti dei minori.

Il Tribunale ordinava pertanto alla regione di astenersi dal futuro da condotte analoghe, condannandola al risarcimento del danno a ciascun alunno e al rispetto dei piani educativi individualizzati e delle linee guida per l'assistenza a minori affetti da disabilità.

Nonostante ciò, duole rilevare la pubblicazione delle nuove linee guida della Regione Lazio sull'uso della C.A.A. le quali, contrariamente a quelle precedenti, prevedono che "in caso di sensoriale uditiva e CAA potrà essere presentata domanda per uno solo dei due servizi (sensoriale uditiva o C.A.A.)".


 La Regione, in via amministrativa e contraddicendo sé stessa, ha quindi codificato un'alternatività nell'erogazione delle misure assistenziali, già giudicata discriminatoria dal Tribunale.

Sembra che le scelte della Regione Lazio, indubbiamente dettate da ragioni di risparmio di spesa, siano dirette a scongiurare ulteriore contenzioso, attraverso differenziazioni e categorizzazioni non del tutto logiche, soprattutto in considerazione del fatto che la C.A.A., afferendo alla sfera della comunicazione, investe sì anche la sfera uditiva, ma mantiene un proprio specifico ambito applicativo, tale per cui possono giovarne anche soggetti non ipoudenti ma affetti da disabilità tali da compromettere la capacità di produrre e comprendere il linguaggio.

 

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