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Proroga dei versamenti da dichiarazione dei redditi

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In sede di conversione in legge del Decreto Legge 25.5.2021 n. 73 - decreto Sostegni-bis -, è stata prevista un'ulteriore proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il D.P.C.M. 28.6.2021 e dunque perde di rilevanza anche la questione se fosse comunque possibile effettuare i versamenti entro il 20.8.2021 con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.P.R. 435/2001, anche se non espressamente previsto.

Poiché la proroga al 15.9.2021 senza maggiorazione, inserita in sede di conversione del DL 73/2021, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, non è possibile un ulteriore differimento di 30 giorni - fino al 15.10.2021 - con la maggiorazione dello 0,4%.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, anche la proroga al 15.9.2021 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, prevista in sede di conversione del D.L. n. 73/2021, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze pari a 5.164.569,00 euro;
  • applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. n. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011,  "contribuenti minimi";
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

Analogamente al precedente D.P.C.M. 28.6.2021, l'ulteriore proroga al 15.9.2021 riguarda anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;


Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali "trasparenti".


CONTRIBUENTI NON BENEFICIARI DELLA PROROGA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui al DL "Sostegni-bis", rimangono quindi fermi i termini ordinari del 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%ovvero del 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
  • dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Analogamente al precedente D.P.C.M. 28.6.2021, anche l'ulteriore proroga al 15.9.2021 prevista in sede di conversione del D.L. "Sostegni-bis" riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi ma anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'IRPEF;
  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'IRES;
  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'IRAP;
  • il saldo 2020 dell'addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2020 e l'eventuale acconto 2021 dell'addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 della "cedolare secca sulle locazioni";
  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'imposta sostitutiva - 15% o 5% - dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "minimi" previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011;
  • le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa;
  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 della c.d. "tassa etica";
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
  • l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • i contributi previdenziali della gestione commercianti ed artigiani, nonché i contributi della gestione separata;
  • il diritto camerale per l'anno 2021 alla competente Camera di Commercio.


Ovviamente rimane sempre la possibilità di rateizzare le somme.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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