Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Imu: si versa il 16 giugno?

Imagoeconomica_1358555

Come noto il 16 giugno 2020 scade il versamento della prima rata dell'I.M.U. - Imposta Municipale Unica - per l'anno 2020.

Nonostante la scadenza non abbia subito alcuna sospensione normativa, in un comunicato del 21 maggio 2020, l'IFEL – Fondazione degli Enti Locali - ha pubblicato uno schema di delibera che dispone la proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 che i Comuni hanno facoltà di prevedere, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

La palla passa quindi sul campo dei Comuni i quali potrebbero differire il pagamento dell'acconto 2020 entro una data successiva al 16 giugno, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Da una rapida visione del sito del Mef, alcuni Enti Locali hanno già provveduto ad approvare in Consiglio Comunale il differimento con largo anticipo: a titolo esemplificativo e non esaustivo la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, il comune di Aosta hanno già deliberato nel pubblico consesso il differimento della data di pagamento senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2020.

Come evidenziato dall'IFEL in un documento del 30 aprile 2020 nel quale sono forniti gli schemi di regolamento IMU e di delibera delle aliquote 2020, l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in corso, dovrebbe spingere molte amministrazioni a porsi il problema dell'opportunità di disporre agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dal virus. Tali decisioni sono nella piena discrezionalità di ciascun ente locale, con i limiti generali di carattere equitativo e di ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi. Secondo l'Istituto è comunque opportuno che ciascun Comune eviti di incrementare le aliquote per l'anno in corso rispetto a quelle del 2019.

In ogni caso, i versamenti dell'IMU possono essere effettuati in alternativa, mediante:

- il modello F24;

- l'apposito bollettino postale;

- la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 - codice dell'amministrazione digitale - e le altre modalità previste dallo stesso codice, quali PagoPA, con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

Con un provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento per gli immobili produttivi del gruppo "D"; per questi, l'IMU deve essere versata distinguendo:

- la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l'aliquota dello 0,76%;

- la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

Con riguardo ai codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU con il modello F24, fino al 2019 i codici erano quelli istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia Entrate 12 aprile 2012 n. 35 e dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 maggio 2013 n. 33 per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D"; ad oggi non risultano variazioni nei codici da usare per il pagamento.

Sempre a riguardo gli immobili del gruppo catastale "D" si rammenta che l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 - Decreto Rilancio - stabilisce l'esonero del pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)", di cui ai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della L. 160/2019, relativa:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;

- agli immobili della categoria catastale D/2 - alberghi e pensioni -, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'esclusione non riguarda quindi l'immobile di proprietà di un soggetto che viene locato a un altro soggetto per esercitare l'attività turistica; in tale fattispecie il proprietario deve pertanto versare l'IMU.

Insomma, tutto è nelle mani dei Comuni che dovrebbero presto adoperarsi affinchè si posticipi una incombenza al momento troppo onerosa per le fragili finanze post lockdown: siamo sicuri che la classe dirigente locale coglierà l'opportunità in tempo utile – prima del 16/06 – evitando in questo modo un inutile aggravio finanziario delle tasche dei concittadini.

Meditate contribuenti, meditate.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Deposito telematico tempestivo, marca da bollo e r...
18 gennaio 1689, nasce Charles Montesquieu: "L'ugu...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito