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Deposito telematico tempestivo, marca da bollo e rifiuto a ricevere l'atto

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Inquadramento normativo: Art. 16 bis D.L. n. 179/2012 (conv. legge n. 221/2012), D.P.R. n. 115/2002, Nota ministeriale del 4 settembre 2017, n. 164259.

Il deposito telematico: Nei procedimenti civili, gli atti processuali delle parti già costituite devono essere depositati telematicamente. Detto deposito deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano la trasmissione, la sottoscrizione e la ricezione dei documenti informatici. Anche gli atti introduttivi possono essere depositati con modalità telematiche.

Il pagamento dei diritti di copia, il deposito telematico e il rifiuto a ricevere l'atto: Chi vuole introdurre un procedimento civile deve corrispondere il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, salvo per quelle cause per cui vige l'esenzione. È, altresì, previsto:

  • «il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. Tale pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo;
  • il pagamento per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, attraverso l'applicazione delle marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente [...];

Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito». 

È stato escluso che il rifiuto in questione possa estendersi anche al caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo (Cass. civ., n. 5372/2020). In punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che:

  • il deposito telematico si considera avvenuto nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
  • il deposito telematico si considera tempestivo quando la «ricevuta di consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza del termine: termine che l'art. 155 c.p.c. computa "a giorni" e che, nel caso di impugnazione, scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno» (Cass., nn. 17313/2015, 20590/2017, richiamate da Corte Cost., n. 75/2019). In punto, si far rilevare che il sistema tecnologico telematico si caratterizza per la sua diversità dal sistema di deposito cartaceo, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato all'apertura degli uffici (Corte Cost., n. 75/2019);
  • nel momento in cui il deposito si è perfezionato, l'atto non può essere rifiutato dal cancelliere a causa dell'irregolarità fiscale, ossia a causa del mancato pagamento dei diritti di copia o del contributo unificato. E ciò in considerazione del fatto che il cancelliere potrà provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie (Cass. civ., n. 9664/2020). 

In buona sostanza, se sussistono irregolarità fiscali, l'ufficio presso il giudice dinanzi al quale è stato depositato l'atto cui si collega il pagamento della marca da bollo, incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, entro trenta giorni dal deposito:

  • notificherà alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto;
  • con detto invito avvertirà la stessa che, in mancanza di regolarizzazione entro un mese, si procederà a iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi;
  • provvederà alla su menzionata notifica anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto;
  • nell'invito indicherà il termine e le modalità per il pagamento;
  • richiederà al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Decorso inutilmente il termine per l'adempimento, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo. «Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunicherà di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico». 

 

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