Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Manutenzione impianto idrico in condomìnio e ripartizione spese

TARI - Possibile sconto del 40% sulla tassa rifiuti

Il mancato contraddittorio preventivo nell’accertamento della tassa smaltimento rifiuti

Mediazione in condomìnio a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le spese detraibili possono essere pagati dal conto del coniuge

Bonus riqualificazione energetica spetta anche alle società?

Quando il condomìnio nomina un tecnico per computo metrico

Tassa smaltimento rifiuti si applica ai box?

Esecuzione Ordinanza comunale per lavori condominiali

Patrocinio a spese dello Stato e diniego protezione umanitaria

Vizi del piano ripartizione di spese condominiali

Arrivano gli aiuti Covid previsti dalla Regione Sicilia

Revoca di bonus fiscale e riparto di giurisdizione

Auto parcheggiata può bloccare l’ingresso condominìale?

Altri contributi a fondo perduto nel D.L Agosto

ISEE e prestazioni sociali agevolate

Lavori urgenti in condomìnio e rimborso spese

Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Artt. 1117 - 1123 -1125 - 1126 - 1134 c.c.

Focus: Quando in un condomìnio si rendono improcrastinabili lavori di manutenzione della struttura, atti a scongiurare danni nei confronti di terzi e verso i singoli condòmini, si possono eseguire tali lavori anche senza autorizzazione dell'assemblea condominiale? Elemento determinante al fine dell'esecuzione dei lavori è l'urgenza dell'intervento come recentemente ha chiarito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16341 pubblicata il 30/07/2020.

Principi generali: La normativa stabilisce, in generale, che l'assemblea condominiale è l'organo preposto a decidere sulle spese condominiali, salvo le eccezioni previste per l'amministratore, ai sensi dell'art.1135, secondo comma, codice civile, e per i singoli condòmini, ex art.1134 codice civile, in caso di spese urgenti. Infatti, se ricorre l'urgenza nell'esecuzione di lavori inerenti le parti comuni l'amministratore può eseguire lavori di manutenzione anche in assenza di autorizzazione da parte dell'assemblea, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (art.1135, comma 2, c.c.). Lo stesso principio si applica anche "al condòmino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea che non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente" (art.1134 c.c.). 

Le sponsorizzazioni fino al 31/12/2020 convengono di più

La riscossione dei ruoli sospesa fino al 15 ottobre

Presidenza Cassa Forense, Il 21 agosto udienza sulla legittimità della prorogatio

Cerca nel sito