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Riassunzione con rinvio nel processo tributario

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Riferimenti normativi: Art. 63 D.Lgs. n. 546/1992

Focus: La Corte di Cassazione, dinanzi alla quale sia stata impugnata una sentenza emessa dai giudici di merito nel processo tributario, può ordinare alle parti la riassunzione con rinvio della causa dinanzi ad un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata. 

La decisione della Corte Suprema deve essere comunicata alla parte rimasta contumace e soccombente nel giudizio di legittimità?

In materia si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Asti con la sentenza n. 44/1/2021 del 13 luglio 2021.

Principi generali: L'art.63 del D.Lgs. n.546/1992 disciplina i casi in cui la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione Tributaria provinciale o regionale e rimette le parti dinanzi al giudice di merito di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. La norma stabilisce, al comma 1, che " la parte che intende proseguire il processo dovrà riassumerlo nei confronti di tutte le altre parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di legittimità nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili ". Al comma 2, l'art.63 del citato D.Lgs. n.546/1992, statuisce "che se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue".

Il caso trattato è sorto dalla controversia instaurata da una contribuente che aveva impugnato due avvisi di accertamento emessi a suo carico dall'Agenzia delle Entrate, per due annualità d'imposta, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti. Quest'ultima si era pronunciata con sentenza favorevole alla ricorrente, confermata anche in secondo grado dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

L'Ufficio, però, aveva impugnato la sentenza del giudice di seconde cure dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, con Ordinanza n. 25453/2019, cassava con rinvio la pronuncia di secondo grado. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'Ordinanza per la riassunzione dinanzi al giudice di merito, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della contribuente intimazioni di pagamento per il recupero delle somme dovute in base agli originari atti impositivi. La contribuente ricorreva, di conseguenza, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti, impugnando con separati ricorsi le suddette intimazioni di pagamento e chiedendo il loro annullamento. In particolare, la ricorrente lamentava di non aver potuto esercitare il diritto di difesa perché, non essendosi essa costituita nel giudizio di legittimità, non le era stata notificata o, comunque, comunicata la decisione della Suprema Corte.

L'adita Commissione tributaria dichiarava i ricorsi inammissibili osservando che la domanda della ricorrente non poteva essere accolta perché le intimazioni impugnate sono state emesse a seguito di estinzione del giudizio di impugnazione. Quest'ultimo, infatti, non era stato riassunto dalla contribuente dinanzi al giudice di merito nei termini stabiliti dall'art.63 del D.Lgs. n. 546/1992, e, quindi, gli avvisi di accertamento originariamente impugnati si erano resi definitivi

Il giudice di merito ha precisato che la comunicazione alle parti, successiva alla pubblicazione della pronuncia del giudice di legittimità, non costituisce elemento integrativo di tale pubblicazione ma solo adempimento posteriore con finalità informative. In conclusione, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del grado di merito non è richiesta la comunicazione alla parte rimasta contumace e soccombente nel giudizio di legittimità.

 

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