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Blackout elettrico in condomìnio e risarcimento danni

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Riferimenti normativi: Art. 10 L n.220/2012 - Art.1117 c.c.

Focus: Un blackout elettrico, specie se prolungato, o uno sbalzo di energia elettrica con conseguente interruzione di corrente può danneggiare gli elettrodomestici siti nell'abitazione dell'utente danneggiatoDiverse possono essere le cause dell'inconveniente dovuto, ad esempio, ad un guasto attribuibile al distributore di energia elettrica o ad un allaccio abusivo al contatore da parte di altri condòmini o al malfunzionamento dell'impianto elettrico condominiale.

Principi generali: I condomìni devono avere impianti elettrici fatti a regola d'arte per garantire la sicurezza di tutti. L'art. 10 della legge n.220/2012 dispone che l'amministratore di condomìnio deve tenere una registro anagrafico contenente, oltre ai dati dei proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, ai dati catastali di ogni appartamento, ufficio o studio, anche i dati relativi alla sicurezza dell'impianto elettrico. L'amministratore di condomìnio, quindi, deve aggiornare tali dati e provvedere all'adeguamento dell'impianto elettrico, se non a norma, garantendo controlli periodici, secondo le disposizioni relative alla sicurezza degli impianti elettrici (CEI 64/8, L.n.46/90, D.P.R.n.462/01) che prevedono verifiche iniziali, straordinarie e periodiche degli stessi e deve conservare i documenti degli impianti che forniscono l'elettricità ai condòmini e alle parti in comune. 

In caso di danni agli elettrodomestici dovuto al malfunzionamento dell'impianto elettrico condominiale il condòmino danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni patiti dallo stesso nella propria unità immobiliare al condomìnio?

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. VI, con sentenza del 5 luglio 2017 n. 16608Il condòmino danneggiato dinanzi ai giudici di primo grado lamentava che a seguito a dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico condominiale si erano verificate nel suo appartamento continue interruzioni di fornitura dell'energia elettrica a causa delle quali si erano guastati alcuni elettrodomestici presenti nell'appartamento. In particolare, il ricorrente sosteneva che da tali continui blackout e variazioni di tensione elettrica aveva subito danni per la rottura del frigorifero e della lavatrice di importo pari a 10.000 euro. 

Il giudice di prime cure, in accoglimento di tale domanda, condannava il condomìnio a rendere l'impianto elettrico conforme alle disposizioni di legge e ad eseguire i necessari lavori, nonché a risarcire i danni materiali e non patrimoniali subiti dal condòmino per l'importo di 5.000 euroQuest'ultimo impugnava la sentenza in secondo grado e la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, negava l'esistenza di un nesso causale tra il cattivo funzionamento dell'impianto condominiale e i danni subiti dal singolo condòmino. 

Il condòmino ricorreva, quindi, in Cassazione deducendo, fra i diversi motivi di impugnazione, che il giudice di secondo grado non si era pronunciato sulla domanda di rifacimento dell'impianto elettrico. 

La Corte Suprema rigettando le domande avanzate dal ricorrente ha affermato, in riferimento al funzionamento dell'impianto elettrico comune e alla relativa responsabilità del condomìnio, che l'art 1117 n. 3 c.c. delimita chiaramente quale sia l'estensione dell'impianto condominiale di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica e quale sia il suo confine rispetto all'inizio degli impianti rientranti nelle proprietà esclusive delle rispettive unità immobiliari. Pertanto, tenendo conto del punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ha ritenuto che la responsabilità del condomìnio per i danni cagionati dal cattivo funzionamento dell'impianto elettrico si limita a quella parte del sistema posto prima delle diramazioni negli appartamenti, rimanendo i singoli condòmini tenuti alla manutenzione degli impianti interni (Corte Cassazione Ord. 116608/2017).

 

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