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Scadenza saldo IMU e TASI

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Lunedì 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo di IMU e TASI, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata a giugno in base ad aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Tale conguaglio, quest'anno, potrebbe portare brutte sorprese: il blocco delle aliquote che veniva prorogato dal 2016, è stato eliminato e
mentre l'acconto di giugno è stato calcolato sulla base dell'imposta versata nel 2018, gli aumenti deliberati dai Comuni si faranno sentire interamente nel saldo di dicembre.

Prima di analizzare tutte le regole su chi paga e quali sono invece le esenzioni (oltre a quella sulla prima casa) si ricorda che Imu e Tasi sono due delle protagoniste della Legge di Bilancio 2020. Salvo passi indietro, dal prossimo anno la TASI sarà abolita e verrà accorpata alla nuova IMU, ed oggetto di modifiche sarà anche la procedura di riscossione da parte dei Comuni nel caso di mancato versamento.

 Pagheranno Imu e Tasi i proprietari di prime case di lusso, accatastati in A1, A8 e A9 (con una detrazione di 200 euro) e tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze. Chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile.

C'è lo sconto anche per gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado) per i quali la base imponibile Tasi e Imu è ridotta del 50%, a condizione che comodante e comodatario abbiano la residenza nello stesso Comune e che il comodante non possegga altri immobili a parte quello concesso in comodato e l'eventuale sua abitazione principale.

Dal 2019, le agevolazioni IMU e TASI sulle case in comodato d'uso si estendono, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge qualora siano presenti figli minori.
Nel caso di due coniugi residenti in due case diverse la differenza la fa il comune: se le due case e quindi le due residenze sono in comuni diversi entrambi gli immobili vengono considerati abitazione principale, e quindi sono esenti, se invece i due immobili sono nello stesso comune su uno dei due andranno versate le imposte.

Per quanto riguarda i terreni, pagano sia Imu che Tasi le aree fabbricabili, mentre i terreni agricoli e incolti pagheranno l'Imu ma non la Tasi e non versano nulla i terreni ubicati in zone montane, quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Per procedere al versamento del saldo IMU e Tasi 2019 i contribuenti potranno decidere di utilizzare o il modello F24 oppure potranno procedere al versamento tramite bollettino postale.

Se si decide di versare l'imposta entro la scadenza del 16 dicembre 2019 con il modello F24 si ricorda che si potrà utilizzare sia quello ordinario che quello semplificato.
I contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno decidere di pagare in contanti con il modello F24 anche per importi superiori a 1.000 euro, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 193/2016.
Si ricorda che attualmente il limite per il pagamento in contanti è fissato a 2.999,00 euro e che quindi se si supera questa soglia bisognerà pagare l'acconto Imu e Tasi con sistemi di pagamento tracciabili.
Per importi inferiori a 2.999,00 euro si potrà quindi utilizzare uno dei seguenti metodi di pagamento:
  • modello F24 cartaceo in contanti;
  • modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
  • modello F24 ordinario o semplificato allo sportello bancario o postale attraverso addebito in conto corrente, assegni, contanti o bancomat.
Nel caso in cui invece gli importi sono pari o superiori a 2.999,00 euro i contribuenti dovranno procedere al versamento utilizzando:
  • il modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
  • il modello F24 ordinario o semplificato inviato per mezzo di intermediari abilitati o tramite lo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate;
  • il modello F24 (o bollettino postale) precompilato messo a disposizione dal Comune.
  • Il modello F24 dovrà essere inviato telematicamente anche qualora l'importo Imu e Tasi dovesse risultare pari a zero a seguito di compensazioni effettuate.

 

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