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Proroga degli incentivi per investimenti

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Il progetto della Legge di Bilancio per il 2022 estende fino all'anno 2025 sia il credito d'imposta per beni strumentali materiali 4.0 sia il credito d'imposta per beni strumentali immateriali 4.0, non prevedendo invece alcuna proroga per il credito d'imposta investimenti per acquisto di beni materiali ed immateriali generici non 4.0. L'agevolazione dunque, salvo future ed eventuali possibili modifiche durante l'iter parlamentare del disegno di legge, cesserà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022.

Per tutti i bonus inoltre, le imprese e i professionisti dovranno tener conto delle nuove aliquote agevolative che scatteranno dal 1° gennaio 2022.

Il disegno di legge di Bilancio 2022, in primo luogo, interviene sulla disciplina del credito d'imposta beni materiali 4.0 inclusi nell'allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, introducendo il nuovo comma 1057-bis alla Legge di Bilancio 2021. Ai sensi della nuova disposizione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 inclusi nell'allegato B annesso alla Legge. n. 232/2016, il disegno di Legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 1058 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 e aggiunge due nuovi commi: il comma 1058-bis e il comma 1058-ter.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 1058, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Le principali novità del nuovo comma 1058 riguardano il periodo di riferimento, prorogato di un anno e la spesa massima ammissibile: con la nuova disposizione viene specificato che il limite massimo di costo, pari a un milione di euro, è annuale, mentre nessuna indicazione è prevista nell'attuale formulazione del comma 1058. Il nuovo comma 1058-bis, invece, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Infine, in base al nuovo comma 1058-ter, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per tutti i bonus inoltre, le imprese e i professionisti dovranno tener conto delle nuove aliquote agevolative che scatteranno dal 1° gennaio 2022 in riferimento all'acquisto di beni strumentali generici non 4.0; la rimodulazione delle intensità degli aiuti erano già previste dalla legge di Bilancio 2021 nello specifico dai commi 1054, 1055, 1056, 1057 dell'art. 1.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali generici non 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e 1 milione di euro nel caso di beni immateriali; per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e 1 milione di euro nel caso di beni immateriali. Dunque l'agevolazione termina il 31/12/2022 non essendo prevista alcuna proroga per gli anni seguenti come invece prevista per gli investimenti in beni 4.0.

Dunque nella visione di medio periodo il Governo punta alla tecnologia avanzata e alla digitalizzazione, penalizzando gli investimenti in beni tradizionali: scelta condivisibile che manca però di una certa gradualità nell'interrompere gli incentivi in beni tradizionali, e che spero possa introdursi durante l'iter parlamentare di approvazione.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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